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Questo articolo è stato pubblicato il 14 marzo 2012 alle ore 18:39.
Nell'ottica del generale principio di armonizzazione cui si ispira la riforma i lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del requisito anagrafico di 66 anni, con conseguente applicazione degli incrementi per speranza di vita, previsto per la generalità dei lavoratori (v.1.1.1, lettera c) della presente circolare).
Resta fermo che tali lavoratori possono conseguire la pensione di vecchiaia al compimento del predetto requisito anagrafico anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo
Tale deroga non opera per i lavoratori extracomunitari che hanno titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto (circolare n. 45 del 2003).
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