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Questo articolo è stato pubblicato il 15 marzo 2012 alle ore 18:44.

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I lavoratori che hanno cessato o interrotto l'attività lavorativa possono conseguire il diritto alla pensione, ovvero possono incrementare la contribuzione versata, attraverso i contributi volontari, con onere interamente a proprio carico. Per poterlo fare, occorre proporre domanda all'ente di previdenza. Non tutti possono richiedere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Possono ricorrervi, infatti, coloro che possono contare su almeno cinque anni di contribuzione anche se non continuativi, in tutta la vita assicurativa, oppure, in alternativa, almeno tre anni di contributi nel quinquennio precedente la data della domanda. Invece, non possono farvi ricorso i titolari di pensione diretta a carico dell'Inps o di altre forme di previdenza obbligatorie o delle Casse di previdenza dei liberi professionisti. I contributi volontari devono essere versati entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento.
Quindi: entro il 30 giugno per il primo trimestre (gennaio-marzo); entro il 30 settembre per il secondo trimestre (aprile-giugno); entro il 31 dicembre per il terzo trimestre (luglio-settembre); entro il 31 marzo dell'anno successivo per il quarto trimestre (ottobre-dicembre). L'importo della contribuzione volontaria muta in relazione alla tipologia di appartenenza. Per i dipendenti, il contributo è settimanale e si calcola applicando, all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno precedente la data della domanda, l'aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria (31,87% per il 2011).

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