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Questo articolo è stato pubblicato il 15 marzo 2012 alle ore 10:44.

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Tempo della vita attiva più lungo rispetto al passato, penalizzazioni per chi sceglie la pensione anticipata, assegno di invalidità: sono solo alcuni degli aspetti rilevanti della riforma delle pensioni messa a punto dal Governo. Un provvedimento importante e complesso sul quale ieri è intervenuta l'Inps, con la circolare 35, che delinea le nuove regole del settore alla luce dei recenti provvedimenti normativi. Un documento, quello messo a punto dall'Istituto, che contiene alcune puntualizzazioni interessanti e riassume quanto avvenuto finora senza spingersi oltre.

Pensioni di vecchiaia
Per l'accesso alla pensione è necessaria un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni. A questo proposito, sono validi tutti i tipi di contribuzione versata o accreditata in favore dell'assicurato. Viene precisato che non vi sono modifiche per quanto concerne l'età anagrafica e la disciplina delle decorrenze per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i non vedenti e per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento. Dal 1° gennaio 2012, coloro cui il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, tra l'altro, a 70 anni di età e con cinque anni di contribuzione "effettiva", a prescindere dall'importo della pensione. Si precisa che, per i cinque anni di contribuzione si utilizza quella effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Invalidità e supplementi
L'assegno ordinario di invalidità sarà trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia al compimento della nuova età anagrafica prevista nelle singole gestioni con la legge 214/2011. Anche la pensione supplementare cade nella rete della riforma: il diritto si consegue al raggiungimento dei nuovi requisiti anagrafici. Discorso analogo andrà fatto per la liquidazione del supplemento di pensione.

Pensione anticipata
Viene chiarito che per il raggiungimento dei nuovi requisiti contributivi, 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne, si tiene conto della contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, quindi anche malattia e disoccupazione, fermo restando che in ogni caso è necessaria la maturazione dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. Nei confronti dei lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione a un'età anagrafica inferiore a 62 anni.

Decorrenza delle prestazioni
Dal 1° gennaio 2012 non si applicano più le finestre di accesso alle pensioni di vecchiaia e anticipata. Ne deriva che la pensione di vecchiaia avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, o se a tale data non risultino soddisfatti i requisiti, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti vengono raggiunti. Su richiesta dell'interessato, il termine può essere il primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda. Invece, la decorrenza per la pensione anticipata è solo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per entrambe le prestazioni, è sempre necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Rimane in vita la facoltà, per coloro che hanno meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, di optare per il calcolo della pensione con sistema totalmente contributivo se al momento dell'opzione hanno 15 anni di contributi di cui almeno cinque nello stesso sistema. Per tali soggetti l'accesso alle pensioni di vecchiaia e anticipata avverranno con i requisiti previsti per coloro che hanno anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Perequazione aggiornata
Sempre ieri l'Inps, con la circolare 38, ha rivisitato i numeri delle pensioni per il 2012, in seguito al valore definitivo della perequazione automatica per l'anno in corso pari al 2,7%, rispetto al 2,6% provvisorio. Perequazione che quest'anno è riconosciuta solo alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. In base al trattamento minimo di pensione risultante dall'applicazione dell'aumento di perequazione del 2,7 per cento (481 euro mensili), è stato rideterminato il minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto alla pensione. In ogni caso, il minimo per il 2012 sarà erogato in base alla perequazione provvisoria con conguaglio in sede di rinnovo delle pensioni per il 2013. Inoltre, sono stati rivisti i limiti di reddito per la riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Infine, è stato aggiornato il massimale di retribuzione imponibile (articolo 2, comma 18 della legge 335/95) utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà (articolo 67 della legge 488/99).

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