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Questo articolo è stato pubblicato il 15 marzo 2012 alle ore 18:58.

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La Legge di stabilità 2012 (articolo 22, comma 1, legge 183/2011) aveva già previsto l'aumento dal 1° gennaio 2012 delle aliquote di contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi, con e senza progetto, che passano al 27,72% per la generalità dei lavoratori e al 18% per i titolari di pensione e gli assicurati ad altra gestione previdenziale obbligatoria. Il massimale di reddito annuo, oltre cui il contributo non è dovuto, è aggiornato a 96.149,00 euro.
La contribuzione del collaboratore a progetto sale, dunque, di un punto percentuale rispetto allo scorso anno. L'aliquota di finanziamento (e di computo) delle pensioni vale, infatti, da sola il 27%, mentre il restante 0,72% copre la malattia, la degenza ospedaliera, i congedi parentali e l'assegno per il nucleo familiare.
Rimane confermata la ripartizione dell'onere per due terzi in capo al committente e per un terzo al collaboratore.
Con la riforma Monti la nuova pensione di vecchiaia richiede almeno 20 anni di contributi e il raggiungimento di un importo minimo mensile pari a 1,5 volte l'assegno sociale oltre al requisito anagrafico generale dei 66 anni di età (67 dal 2021). Viene, tuttavia, prevista la possibilità di anticipare il ritiro a 63 anni per coloro che hanno iniziato a contribuire dal 1996. Si tratta dei cosiddetti "contributivi puri", collaboratori la cui gestione separata è nata proprio nel 1996. Unica condizione, il loro l'assegno mensile deve risultare pari almeno a 2,8 volte l'assegno sociale. Resta, infine, come via d'uscita residuale la possibilità di ottenere il pensionamento a 70 anni con solo cinque anni di contributi senza applicazione di alcun importo "soglia".

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