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Questo articolo è stato pubblicato il 15 marzo 2012 alle ore 18:44.
L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni è un intervento dello Stato per aiutare coloro che con la contribuzione versata non raggiungono un determinato importo. Nell'ipotesi in cui l'importo della pensione risultante dal calcolo sia inferiore al trattamento minimo, può essere concessa un'integrazione non solo considerando il reddito personale ma anche, in caso di soggetti coniugati e non separati legalmente, il reddito coniugale derivante dal cumulo del reddito personale con quello del coniuge. L'importo del trattamento minimo viene fissato annualmente dalla legge. Per il 2012 esso è di 480,53 euro, importo rispetto a cui è prevista una ulteriore maggiorazione in presenza di particolari condizioni reddituali. Sulle pensioni ai superstiti (indirette o di reversibilità), in caso di contitolarità, viene comunque garantita l'integrazione al trattamento minimo indipendentemente dai redditi. Sulle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non spetta, invece, l'integrazione al trattamento minimo.
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