Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 26 marzo 2012 alle ore 06:45.
A CURA DI
Giampiero Falasca
Cambia il ruolo delle Agenzie per il lavoro e si semplifica la disciplina delle causali per l'uso di lavoratori in somministrazione. Sarà l'effetto del decreto legislativo n. 24 del 2 marzo 2012 , pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 69 del 22 marzo, che attua la Direttiva 2008/104/Ce sulla somministrazione di manodopera. Le nuove norme dovrebbero ridurre le cause sulla somministrazione e, allo stesso tempo, aumentare il coinvolgimento nelle politiche attive delle Agenzie per il lavoro. L'articolo 4 del decreto legislativo individua infatti alcune situazioni in cui non è più necessario indicare le cosiddette causali di ricorso al contratto di somministrazione. Non è solo un aggiustamento tecnico. Chi usa il lavoro interinale oggi è obbligato a indicare nel contratto di fornitura di lavoro quali sono le esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostituivo che hanno reso necessaria la somministrazione di personale.
Questo adempimento, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe servire a evitare gli abusi e l'eccessiva reiterazione dei contratti di somministrazione. Nella prassi quotidiana, la causale si è trasformata in qualcosa di diverso: è una sorta di trappola che può invalidare i contratti, a prescindere dall'effettiva esistenza di abusi. Di fronte a questo problema, la scelta di definire alcune situazioni in cui la causale non deve essere indicata apre la strada a una riduzione dei contenziosi legali.
Senza causale
La prima situazione nella quale non è richiesta la causale ricorre quando il lavoratore impiegato è un soggetto che percepisce ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Questa ipotesi si aggiunge, senza eliminarla, a quella già prevista nella legge 191/2009, che riconosceva la facoltà di non indicare la causale nei casi di impiego di lavoratori assunti dalle liste di mobilità. Non sarà più necessario indicare la causale nel caso di impiego di lavoratori definibili come «svantaggiati» o «molto svantaggiati» in base al Regolamento Ce 800 del 2008. Le categorie che rientrano in queste definizioni sono numerose, ma per la loro individuazione precisa serve un decreto del ministero del Lavoro, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma. Il riferimento ai lavoratori svantaggiati e ai percettori di ammortizzatori sociali spingerà le Agenzie per il lavoro a occuparsi del collocamento lavorativo di queste categorie. La causale, infine, non sarà necessaria in tutti gli ulteriori casi che saranno definiti dai contratti collettivi di qualsiasi livello (nazionale, territoriale o aziendale), se firmati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Regime sanzionatorio
Il decreto legislativo apporta anche innovazioni al regime sanzionatorio, rafforzando le sanzioni applicabili nei confronti di chi chiede compensi ai lavoratori in cambio di assunzioni.
Il decreto chiarisce poi che le Agenzie per il lavoro possono esigere dagli utilizzatori un compenso ragionevole per i servizi di formazione e selezione resi, nel caso in cui il lavoratore sia assunto dagli stessi utilizzatori. Infine, il decreto ribadisce l'obbligo di garantire la parità di trattamento ai lavoratori somministrati e la possibilità di utilizzare il part time.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
FOCUS
Posti vacanti
in bacheca
L'articolo 7 del decreto attuativo della Direttiva 104/2008 prevede, per le imprese utilizzatrici, l'obbligo di informare i lavoratori somministrati sui posti di lavoro a tempo indeterminato vacanti presso la propria azienda, per consentire loro di candidarsi a essere assunti a tempo indeterminato, come gli altri lavoratori. Le prospettive di assunzione di un lavoratore somministrato sono legate, però, alla sua capacità di mostrare le proprie competenze, alla capacità dell'impresa di riconoscerle, e alla disponibilità di posti di lavoro. Intervenire su questo processo rischia di aggiungere solo nuovi adempimenti formali a carico delle imprese.
Niente «spiegazione»
I casi in cui non è necessario specificare i motivi dell'uso del lavoro in somministrazione
Rientrano in questa definizione:
8lavoratori che non hanno
un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
8chi non possiede un diploma di scuola media superiore
o professionale;
8lavoratori che hanno
superato i 50 anni di età;
8adulti che vivono soli con
Permalink
Ultimi di sezione
-
Fisco
Dichiarazioni Iva, la check list dei controlli - Attenzione alle operazioni con l'estero
di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri
-
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
Transfer pricing con rischi penali minimi
di Antonio Iorio
-
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Cassa integrazione al massimo per 24 mesi
di di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone
-
PARLAMENTO E GIUSTIZIA
Meno vincoli sulle società tra avvocati
di Carmine Fotina e Giovanni Negri
-
FISCO E CONTABILITÀ
Dalla Cassazione via libera alla Tari differenziata per i bed & breakfast
di Pasquale Mirto
-
lavoro
Aiuto personalizzato per chi perde il posto









