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Questo articolo è stato pubblicato il 26 marzo 2012 alle ore 06:43.

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Un check-up preventivo per la mediazione. Tipo di rettifica, importo contestato, data di ricevimento: sono gli aspetti che il contribuente deve analizzare per capire se da lunedì prossimo 2 aprile dovrà passare per il reclamo e per la ricerca di accordo con l'agenzia delle Entrate o se, invece, resterà tutto come adesso e potrà presentare l'impugnazione subito in Commissione tributaria. Uno screening fondamentale perché non presentare il reclamo, di fatto, vanificherà ogni altra possibile tutela in sede giurisdizionale. Vediamo allora i dettagli a cui è necessario prestare attenzione, anche alla luce della circolare 9/E della scorsa settimana.
L'identikit dell'atto
In presenza degli altri due requisiti (valore non oltre i 20mila euro e la data di notifica) gli atti di accertamento dovranno passare dalla nuova procedura. Né potrebbe essere diversamente visto che l'intento dichiarato è quello di abbattere il contenzioso in entrata, anche se a differenza di quanto avviene nella giustizia civile la mediazione non si svolgerà davanti a un soggetto terzo ma passerà al vaglio degli uffici legali dell'agenzia delle Entrate che ha emesso l'atto. Inoltre, il reclamo sarà obbligatorio, tra gli altri, anche per gli avvisi di liquidazione, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, i ruoli. Ma non solo. Anche i rifiuti, sia espliciti che taciti dell'amministrazione finanziaria, alle istanze di rimborso di imposte, sanzioni amministrative e interessi saranno sottoposte alla nuova fase di "filtro". Lo stesso discorso vale anche per il rifiuto o la revoca di agevolazioni e per le contestazioni riconducibili all'agenzia delle Entrate ma di cui il contribuente intenda eccepire l'avvenuta notifica.
La posta in gioco
Il reclamo è obbligatorio «per le controversie di valore non superiore a ventimila euro» (come sancisce l'articolo 17-bis del Dlgs 546/1992, introdotto dalla manovra di luglio dello scorso anno). Già ma come si determina il valore? La regola generale è che bisogna considerare l'importo del tributo rettificato dalle Entrate al netto degli interessi e delle sanzioni. In pratica, se il fisco presenta un conto di 20.100 euro con cui contesta una maggiore Irpef per 15mila euro e 5.100 euro di sanzioni e interessi, allora non si può presentare direttamente il ricorso. Se invece l'agenzia delle Entrate pretende solo le sanzioni, è la somma di queste ultime a rappresentare il valore della lite. Così come se un accertamento ricalcola più tributi (ad esempio Irpef, Iva e imposta di registro), bisogna far riferimento al totale: se supera i 20mila euro, non c'è l'obbligo di mediazione. Gli eventuali maggiori contributi previdenziali e assistenziali rimangono, invece, fuori dal calcolo del valore della lite. Ma attenzione perché poi la mediazione non li taglia fuori e il reclamo deve indicare anche i contributi ricalcolati sulla base del reddito imponibile determinato nell'atto.