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Questo articolo è stato pubblicato il 26 marzo 2012 alle ore 06:43.

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Anche le perdite e le istanze di rimborso riferite a più periodi d'imposta richiedono attenzione (si vedano gli esempi a lato) così come l'impugnazione cumulativa di più atti di contestazione del fisco (se ad esempio l'Agenzia ricalcola la pretesa per diversi tributi con accertamenti differenti). In questo caso bisognerà guardare al valore caso per caso, così gli avvisi che rientrano nei 20mila euro sono sottoposti a reclamo/redazione mentre gli altri ne sono esclusi.
Il giorno di notifica
Altra variabile non secondaria è il giorno di ricevimento del l'accertamento. Sono suscettibili di reclamo gli atti «notificati a decorrere dal 1° aprile 2012» (articolo 39, comma 11, del Dl 98/2011). Prima di tutto, va precisato che il 1° aprile è domenica e, quindi, di fatto la decorrenza scatta da lunedì 2 aprile. L'aspetto rilevante è che conta la data in cui il contribuente riceve la contestazione del fisco. Quindi se l'ufficio ha spedito via posta l'accertamento, ad esempio, il 29 marzo o anche prima ma il destinatario l'ha ricevuto solo dopo il 2 aprile, non ci sono alternative al reclamo.
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113.253 Le controversie evitabili Le liti potenzialmente mediabili secondo le stime dell'Agenzia
Le possibili situazioni
L'applicazione del reclamo e della mediazione fiscale
LA DATA DI RICEZIONE
Il nuovo istituto del reclamo e mediazione trova applicazione con riferimento «agli atti di valore non superiore a 20mila euro notificati a decorrere dal 1° aprile 2012». Pertanto, l'atto emesso o notificato tramite posta prima del 1° aprile 2012 ma ricevuto dal contribuente successivamente passerà per la nuova procedura: occorrerà presentare preventivamente reclamo, pena l'inammissibilità dell'eventuale successiva impugnazione
IL RIFIUTO DEL RIMBORSO
In caso di rifiuto espresso o tacito la nuova procedura di reclamo/mediazione si applicherà solo per il rimborso Iva di 14mila euro chiesto per l'anno di imposta 2011 perché inferiore a 20mila euro. Per il rimborso chiesto in riferimento al 2010, il contribuente potrà - entro il 30 aprile (90 giorni dalla presentazione dell'istanza) - notificare il ricorso direttamente all'ufficio e nei successivi 30 giorni costituirsi in giudizio
AVVISO ALLA SNC E AI SOCI
I soci possono concludere la mediazione tenendo conto di quella conclusa dalla società, possono concludere autonomamente la mediazione in relazione al proprio rapporto anche senza che l'abbia fatto la società, o ancora possono costituirsi in giudizio dopo aver tentato senza successo la fase amministrativa della mediazione relativa al proprio reddito. Inoltre, se il valore della lite relativa ai loro redditi è superiore a 20mila euro, possono presentare direttamente ricorso al giudice tributario. In questo caso non è applicabile la riduzione delle sanzioni al 40 per cento
LA RIDUZIONE DELLA PERDITA
Il valore della lite deve essere determinato sulla base della sola imposta «virtuale», che si ottiene applicando le aliquote vigenti per il periodo d'imposta oggetto di accertamento all'importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata (ma anche utilizzata e/o riportabile) e quella accertata. Nel caso prospettato, il valore della lite è pari a 7.700: l'importo deriva dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata (50mila - 22mila = 28mila) a cui va applicata l'aliquota Ires del 27,5 per cento