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Questo articolo è stato pubblicato il 07 aprile 2012 alle ore 08:17.

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Rosario Imperiali
Per la prima volta la Cassazione, con la sentenza 5525, riforma un precedente provvedimento del Garante in una logica di maggiore tutela per l'individuo. Questi i punti conclusivi della decisione dei giudici di legittimità:
- la pubblicazione in rete del primo provvedimento di arresto del politico per presunta corruzione è legittima in quanto soddisfa una finalità di informazione pubblica e non costituisce ipotesi di diffamazione perché l'informazione era al tempo vera notizia di cronaca;
- Il provvedimento originario può anche rimanere in rete per finalità di ricerca storica ma deve essere integrato con la successiva sentenza di proscioglimento nel rispetto dei principi di esattezza, integrità ed aggiornamento del codice privacy. Trattandosi del perseguimento di una finalità di ricerca storica operata tramite l'archivio online dell'editore, non si parlare – in senso stretto – di esercizio del diritto all'oblio, in quanto quest'ultimo non si applica nei riguardi degli archivi storici che, per loro natura, non soffrono di obsolescenza. Si ricorda, peraltro, che il diritto all'oblio - che consiste nell'ottenere la rimozione di dati personali che hanno esaurito la loro funzione informativa originaria - non è chiaramente esplicitato nel Codice privacy, mentre ottiene una precisa disciplina nella proposta di regolamento Ue. Le conseguenze In linea generale, la definitiva bocciatura di quella prassi che considera il mondo internet come un deposito incontrollato di documentazione, abbandonato a se stesso. Codice privacy e futuro Regolamento Ue impongono una corretta gestione delle informazioni pubblicate in rete. È concretamente possibile? Se si pone l'accento, come finora si è fatto, sulla sola attività di pubblicazione come unico momento meritevole di risorse dedicate, si è orientati a rispondere negativamente. Tuttavia il legislatore ha chiaramente indicato che i doveri di chi utilizza le informazioni personali vigono per l'intero periodo del loro uso.
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