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Questo articolo è stato pubblicato il 10 aprile 2012 alle ore 06:43.

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Si rinnova anche per il 2011 il binomio Cfc-interpello al fine di vedersi disapplicata la tassazione per trasparenza dei redditi prodotti da controllate o collegate ubicate in Paesi a fiscalità privilegiata. Obbligo che, con le modifiche apportate dal 2010, potrebbe interessare una vasta platea di imprese, comprese quelle che hanno già inviato l'istanza per il 2010 ottenendo il parere positivo delle Entrate. Occorre, infatti, prestare particolare attenzione all'esimente su cui si è basato l'interpello e sulle prove fornite al riguardo.

La disapplicazione
La normativa sulle società controllate e collegate residenti in paradisi fiscali, contenuta agli articoli 167 e 168 del Tuir, prevede, per la sua disapplicazione, la presentazione obbligatoria di un interpello preventivo con cui dimostrare alternativamente l'esimente della non delocalizzazione dei redditi in Stati a fiscalità privilegiata, ovvero quella dell'effettività dell'attività svolta e del radicamento economico nel territorio di insediamento della partecipata. Nel 2010 tutte le società che detengono partecipazioni in imprese che si trovano nei territori sopra indicati hanno dovuto ripresentare l'interpello disapplicativo se l'esimente provata in precedenza riguardava l'effettività dell'attività svolta a causa del fatto che il Dl 78/2009 ha inserito l'ulteriore requisito del «radicamento economico». Viceversa, nulla è cambiato per quanto concerne l'attestazione della «non localizzazione» dei redditi per cui le istanze già presentate sono rimaste valide. Tuttavia, con la circolare 51/E del 2010, le Entrate hanno fornito ulteriori elementi su cui basare la dimostrazione dell'esimente introducendo il concetto del confronto tra «tax rate effettivo» gravante sull'utile della Cfc in linea con quello (effettivo) italiano. Di conseguenza, molte imprese, specie nel caso di holding localizzata in un paradiso fiscale, hanno deciso di presentare l'istanza sulla base delle nuove interpretazioni fornite. I possibili comportamenti che le imprese dovranno adottare per il 2011 dipendono dalla condotta tenuta per il 2010 – presentato o meno interpello – e dall'eventuale risposta data (positiva o negativa).

Interpello continuativo
Se si è presentato interpello e questo ha avuto esito positivo, occorre verificare il tipo di esimente dimostrata. Se, infatti, si è optato per la prova della localizzazione e il responso è stato favorevole, esso rimarrà valido anche per il 2011 e gli esercizi a venire. Ciò a condizione che non si siano modificati, nel frattempo, gli elementi addotti da cui è derivata la risposta.

Interpello con verifica annuale
Diverso è il caso dell'istanza presentata avvalendosi dell'esimente dell'effettività e radicamento economico a causa della nuova presunzione inserita, sempre dal 2010, al comma 5-bis dell'articolo 167 del Tuir. Esso prevede che se i proventi realizzati dalla partecipata derivano per più del 50% da passive income (dividendi, interessi, plusvalenze e royalties) o da servizi infragruppo, la società residente deve fornire una prova rafforzata tesa a dimostrare la mancanza di intenti elusivi finalizzati alla distrazione di utili dall'Italia.
La verifica del superamento della soglia deve essere effettuata di anno in anno a prescindere dal fatto che il contribuente abbia già ottenuto parere favorevole alla disapplicazione della disciplina Cfc.
Pertanto, se nei confronti della partecipata estera per il 2010 è stata riconosciuta la disapplicazione della normativa antielusiva in base alla sola prima esimente poiché i proventi intercompany erano inferiori alla soglia del 50%, ma nel 2011 questi superano questa percentuale, il contribuente dovrà presentare una nuova richiesta di disapplicazione al fine di provare l'assenza di intenti elusivi collegati all'insediamento estero.
Al contrario, se già con il primo interpello l'impresa ricadeva nella presunzione di cui al comma 5-bis, avendo già fornito una prova "rafforzata" e ottenuto risposta favorevole, non dovrà presentare più alcuna istanza anche nell'ipotesi in cui, negli anni successivi, i proventi di gruppo risultassero inferiori al limite del 50 per cento.

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TAG: Fisco

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