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Questo articolo è stato pubblicato il 24 aprile 2012 alle ore 06:42.

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Lo spettro di un nuovo "comunicato legge" aleggia sugli intermediari finanziari alle prese con il versamento della tassa sull'anonimato. L'ulteriore differimento a luglio dell'imposta dovuta dai contribuenti che negli anni hanno utilizzato gli scudi - introdotto alla Camera nel Dl fiscale - ha creato un vero e proprio "intrigo normativo". Intrigo che, visti i tempi stretti per la conversione in legge del decreto, lasciano ipotizzare al massimo l'arrivo di un nuovo chiarimento amministrativo del l'agenzia delle Entrate o una correzione da inserire in un uno dei prossimi provvedimenti all'esame delle Camere. Oggi stesso l'Aula di Palazzo Madama, salvo ripensamenti, voterà la terza fiducia chiesta dal Governo per approvare il Dl 16/2012 sulle semplificazioni tributarie prima del termine del 1° maggio, giorno in cui scadono i 60 giorni per la sua conversione in legge.

Ma andiamo con ordine. Tra le modifiche introdotte alla Camera è stato previsto il differimento dal «16 febbraio» al «16 luglio» del termine entro cui gli intermediari finanziari devono versare l'imposta di bollo sulle attività secretate. La prima novità vera, va detto, è proprio questa: modificando direttamente il termine del 16 febbraio fissato nel decreto Salva-Italia, il Governo ha voluto spostare in modo permanente la data di versamento annuale dell'imposta sull'anonimato. E fin qui la buona notizia per gli intermediari che fin da inizio anno non hanno perso occasione per sottolineare all'amministrazione finanziaria e all'Economia sia le difficoltà applicative della "patrimoniale" sia quelle di calcolo dell'imposta da versare per conto dei clienti "scudati". Ma pochi "commi" dopo arriva l'intrigo. Scorrendo l'articolo 8, dopo una serie di aggiunte (16-bis, 16-ter eccetera) introdotte sempre alla Camera proprio per rispondere alle richieste degli intermediari per semplificare l'adempimento, ci si imbatte nell'originario comma 17. Comma però rimasto immutato nel corso dell'esame a Montecitorio. Il paradosso sta nel fato che si tratta di una sorta di clausola di salvaguardia introdotta fin da subito dal Governo per evitare complicazioni agli intermediari: «17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera c (versamento dell'imposta di bollo sulle attività finanziarie scudate, ndr), per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 8 ivi citato può essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non si configurano violazioni in materia di versamenti». La norma, dunque, nata per salvare da possibili contestazioni del Fisco gli intermediari, potrebbe trasformarsi in una nuova beffa per banche, assicurazioni e società di intermediazione, chiamate a versare per il solo 2012 l'imposta sull'anonimato entro la metà di maggio.

Un errore di coordinamento delle norme e degli emendamenti approvati alla Camera ma che per essere sanato richiede ora una nuova interpretazione dell'amministrazione finanziaria. D'altronde già in occasione della scadenza di febbraio la tassa sull'anonimato fu oggetto di un primo "comunicato legge" mentre gli intermediari dovevano recarsi alla cassa. Con quel comunicato il Fisco annunciò il differimento a maggio del termine di versamento e l'introduzione della clausola di salvaguardia proprio nel Dl sulle semplificazioni fiscali.

D'altronde va escluso che il riferimento al versamento di maggio per il solo 2012 sia un errore voluto dal legislatore e dal Governo. Gli interventi proposti dall'Esecutivo e approvati alla Camera in materia di scudo rispondono e risolvono i dubbi applicativi dell'imposta sull'anonimato evidenziati dagli intermediari. A partire dalla paura di non poter rintracciare il contribuente che ha "scudato" ma ha già chiuso il conto. In questo senso il decreto legge ora all'esame di Palazzo Madama legittima l'intermediario a trattenere l'imposta di bollo sui prelievi effettuati dal conto secretato anche nel caso in cui questo conto sia già estinto e questo mediante possibili prelevamenti da altri conti riferibili al contribuente ovvero tramite provvista ricevuta dal contribuente stesso.

Il quadro
01|IL PROVVEDIMENTO

Slitta dal 16 maggio al 16 luglio il termine per il pagamento dell'imposta di bollo sui capitali (10 per mille nel 2011 che diventa 13,5 nel 2012 e 4 per mille nel 2013).
Al tempo stesso l'imposta straordinaria (10 per mille nel 2012) sui capitali rientrati ma successivamente dismessi o alienati viene circoscritta a quelli relativi al periodo 1° gennaio-6 dicembre 2011. Aumentano i poteri di rivalsa delle banche che, in caso di estinzione del conto secretato, potranno riscuotere la provvista su tutti gli altri conti dell'interessato

02|L'OBIETTIVO
Modificando direttamente il termine del 16 febbraio fissato nel decreto Salva-Italia, il Governo ha voluto spostare in modo permanente la data di versamento annuale dell'imposta sull'anonimato

03|L'INTRECCIO
Tuttavia, dal provvedimento non è stata né eliminata né modificata la disposizione che consente, per il 2012, il versamento dell'imposta entro il termine del 16 maggio. Un errore di coordinamento che, per essere sanato, richiede ora una nuova interpretazione dell'amministrazione finanziaria se non una modifica normativa

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