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Questo articolo è stato pubblicato il 27 aprile 2012 alle ore 06:44.

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La responsabilità solidale nei contratti di appalto fra appaltatore e subappaltatori ora si estende anche al committente per quanto riguarda i versamenti all'Erario delle ritenute Irpef sul lavoro dipendente e dell'Iva dovuta sulle prestazioni oggetto dell'appalto.
Lo prevede l'articolo 2, comma 5 bis, del decreto fiscale 16/2012 convertito in legge che sostituisce il comma 28, dell'articolo 35 del Dl 223/2006. In confronto alla norma preesistente viene estesa la solidarietà a carico del committente o datore di lavoro anche in relazione al versamento dell'Iva da parte del prestatore. La solidarietà permane anche per l'appaltatore che è committente per i contratti di subappalto. La responsabilità del committente opera per tutta la durata del contratto e ha effetto fino al secondo anno successivo alla cessazione dell'appalto.
La nuova norma è fortemente penalizzante per il committente di opere o di servizi il quale, di fatto, assume la responsabilità in ordine al versamento delle ritenute fiscali e dell'Iva sia da parte dell'appaltatore che degli eventuali subappaltatori. Però viene anche disposto che se il committente ha messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento è liberato dalle responsabilità.
Il vero problema a carico del committente, quindi, rimane la dimostrabilità del fatto che il mancato versamento dell'Iva e delle ritenute si è verificato pur avendo adottando gli opportuni accorgimenti: a noi pare una prova diabolica.
Ci si chiede, infatti, quale sia il mezzo che dovrà essere adottato dal committente per non cadere nella responsabilità solidale, alla luce del dato letterale del comma 5-bis: «che dimostri di aver messo in pratica tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento». In pratica, in un contratto di appalto, il committente dovrebbe richiedere ai propri appaltatori e ai subappaltori un documento equipollente al Documento unico di regolarità contributiva previsto per gli obblighi previdenziali. Diversamente il committente può essere chiamato al versamento all'Erario dell'Iva, peraltro già pagata al fornitore e delle ritenute Irpef sul reddito da lavoro dei dipendenti altrui.
Relativamente alle ritenute fiscali, la prova più semplice può essere l'inoltro da parte degli appaltatori e subappaltatori dei modelli F24 relativi ai suddetti versamenti. Invece la prova del versamento dell'Iva è pressoché impossibile, in quanto il versamento è il risultato della liquidazione Iva che comprende molte altre operazioni. Anche il ricorso al cassetto fiscale dell'appaltatore e del subappaltatore non è possibile essendo vietato l'accesso a soggetti non autorizzati.
Si ricorda che in materia di Iva (e non per le ritenute) il Dpr 633/72 prevede già per alcune fattispecie la solidarietà nel pagamento dell'imposta. L'articolo 60 bis stabilisce che il cessionario è solidamente obbligato al pagamento dell'imposta non versata dal cedente. Tale regola opera solo con riferimento alle operazioni di cessione individuate dal Dm 22/12/2005 ( auto, moto e rimorchi; prodotti di telefonia e accessori; pc, componenti ed accessori; bovini, ovini e suini vivi e loro carni fresche) ma solo nel caso in cui la cessione sia avvenuta a un prezzo inferiore al valore normale.
La modifica introdotta dal decreto fiscale è molto più forte e sostituisce il committente a un obbligo dell'appaltatore o subappaltatore che potrebbe aver omesso il versamento anche per gravi difficoltà finanziarie. La nuova disposizione ricalca le regole previste per il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui sono tenuti in prima linea l'appaltatore e l'eventuale subappaltatore.
Questi adempimenti sono stati più volte oggetto di chiarimenti da parte del ministero del Lavoro e dell'Inps. La certificazione del corretto adempimento previdenziale avviene mediante la presentazione da parte del subappaltatore all'appaltante del modello Durc.
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Il nuovo regime
01 | LA NORMA
L'articolo 2 del Dl 16/2012 prevede l'estensione al committente della responsabilità solidale nei contratti di appalto fra appaltatore e subappaltatori per quanto concerne i versamenti all'Erario delle ritenute Irpef sul lavoro dipendente e dell'Iva prevista sulle prestazioni oggetto di appalto
02 | AMBITO DI APPLICAZIONE
La responsabilità si applica ad appalti di opere e servizi per tutta la durata del contratto e fino al secondo anno successivo alla cessazione dell'appalto. L'Iva dovuta in base alla dichiarazione e le ritenute fiscali sono accertabili entro il quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dell'appaltatore e del subappaltatore
03 | ONERE DELLA PROVA
Il committente evita la solidarietà se dimostra di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento. Tuttavia tale prova appare di difficile attuazione, in particolare per quanto riguarda il versamento dell'Iva
04 | L'ANALOGIA
La nuova norma ricalca gli obblighi in tema di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni

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