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Questo articolo è stato pubblicato il 03 maggio 2012 alle ore 06:43.

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Con la conversione in legge del Dl 16/2012 cambia ancora la base imponibile per l'imposta patrimoniale sugli immobili all'estero, che va liquidata e versata in occasione di Unico 2012. Il quadro RM di Unico 2012 PF presenta una sezione (XVI) destinata alla determinazione e al versamento delle due nuove imposte patrimoniali introdotte, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011, dall'articolo 19 del Dl 201/2011. Tra pochi mesi, pertanto, le persone fisiche residenti in Italia che hanno detenuto nell'anno passato immobili e attività finanziarie fuori confine dovranno passare alla cassa e provvedere alla corretta compilazione del quadro in oggetto, che non ha scalfito gli altri adempimenti connessi al monitoraggio (quadro RW) e all'imposizione degli eventuali redditi emergenti da tali attività (quadri RL, RM, RT, etc. a seconda della natura di questi).
Il problema che si pone riguarda l'assenza di chiarimenti a corredo di una disciplina che, peraltro, non può dirsi definitiva: le stessi istruzioni al modello Unico PF contengono poche righe a corredo, già superate dal Dl 16/2012, il quale, a sua volta, in corso di conversione ha visto modificata la stesura originaria.
Per quanto riguarda le attività immobiliari detenute all'estero, l'intervento più delicato operato dal Dl semplificazioni riguarda la base imponibile del tributo. Nel tentativo di evitare l'illegittimità sulla base dei principi comunitari, l'originaria formulazione dell'articolo 8 del decreto poneva una rilevante deroga al criterio di determinazione della base imponibile della "Imu estera"; in effetti, al criterio generale del costo di acquisto (sostituito dal valore di mercato solo laddove mancasse il contratto o l'atto alla base del diritto reale vantato), per i soli immobili situati nel territorio della Ue o degli Stati appartenenti allo See veniva preferito un diverso valore, forse più equo ma di difficile reperibilità per il contribuente. Si trattava del valore «utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti»; solo in mancanza di questo valore si "retrocedeva" al criterio del costo.
La stesura definitiva post-conversione della medesima disposizione prevede, invece, per detti immobili Ue/See che il valore imponibile sia posto pari a «quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento d'imposte di natura patrimoniale o reddituale». Solo in mancanza di quest'ultimo si utilizza il costo d'acquisto e, ove anch'esso non fosse noto, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Il che significa che Caf, consulenti e contribuenti dovranno interrogarsi sul concetto di valore catastale nei vari sistemi immobiliari dell'Unione, e districarsi tra le informazioni che riusciranno a ricavare. Peraltro, questo sforzo informativo rischia di dimostrarsi anche privo di utilità nel caso in cui l'imposta patrimoniale versata per l'immobile nei Paesi considerati (o quella sui redditi, stante la modifica imposta dal Dl Semplificazioni) si dimostri uguale o superiore allo 0,76% preteso dallo Stato italiano. In tal caso, infatti, non è dovuto alcun versamento (il credito d'imposta è maggiore del tributo dovuto) e lo stesso obbligo di compilazione della sezione XVI del quadro RM sembra privo di reale significatività.
Va, inoltre, chiarito il trattamento ai fini di questo tributo degli immobili situati all'estero ma "scudati". Circa le attività finanziarie all'estero, va rilevato come il Dl 16/2012 stabilisca che per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Ue o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l'imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro. Poiché la banca estera non svolge servizio di sostituto d'imposta per lo Stato italiano, questo mini-tributo va assolto nel modello Unico, alla stessa sezione XVI del quadro RM. Poiché, tuttavia, l'imposta patrimoniale sulle attività finanziarie va versata proporzionalmente alla quota e al periodo di possesso, ci si chiede se anche tale importo "fisso" vada frazionato "per teste" e "per mesi di possesso" o vada sempre versato integralmente. Per i conti correnti extra-Ue chiusi anteriormente al 31 dicembre 2011, ci si chiede, invece, quale valore assoggettare al tributo, atteso che l'imposta si applica «nella misura dell'1 per mille del valore di mercato delle attività finanziarie rilevato al termine del periodo d'imposta nel luogo in cui sono detenute le attività».
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TAG: Fisco, Italia, RM

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