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Questo articolo è stato pubblicato il 10 maggio 2012 alle ore 06:42.

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ROMA
Quattro milioni di euro alla Regione Abruzzo, 20 milioni di euro, ciascuno, a Calabria, Puglia, Sardegna, 65 milioni alla Sicilia; il Molise potrà contare su un milione, la Basilicata su due, la Puglia su 10 milioni. In totale, ammontano a 142 milioni di euro le risorse (che arriveranno dal Fondo sociale europeo) da destinare al credito d'imposta per le assunzioni agevolate nel Mezzogiorno, recentemente prorogato fino a maggio 2013 dal Decreto Semplificazioni (si veda «Sole 24 Ore» del 12 aprile). La ripartizione dei fondi alle otto Regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come previsto dal Decreto Sviluppo di maggio 2011 che ha istituito questo "bonus Sud") è contenuta nella bozza di decreto attuativo (Economia-Lavoro-Coesione Territoriale), in attesa dell'ok definitivo in Conferenza Stato-Regioni.
Le risorse potranno essere aumentate, è scritto nello schema di decreto, in caso di «ulteriore fabbisogno», e pescando dalle «eventuali risorse derivanti dalle riprogrammazioni dei Programmi Operativi delle regioni del Mezzogiorno effettuate in applicazione delle iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013».
Il provvedimento evidenzia come possano fruire del credito d'imposta (che non è cumulabile con altri sostegni comunitari) tutti i datori di lavoro ubicati al Sud che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, procedano (o abbiano proceduto) ad assunzioni stabili di manodopera (vale a dire, a tempo indeterminato), incrementando così la forza lavoro nei dodici mesi precedenti alla data di stabilizzazione. L'incremento occupazionale dovrà però essere di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati», come definiti dalla Commissione europea. E cioè: lavoratori che non hanno un impiego regolarmente pagato da almeno sei mesi; che hanno più di 50 anni; che non posseggono un diploma di scuola media superiore o professionale; adulti che vivono soli con una o più persone a carico; membri di una minoranza nazionale, lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un elevato tasso di disparità uomo-donnna. Per lavoratori "molto svantaggiati" s'intendono invece i lavoratori «senza lavoro da almeno 24 mesi».
Per l'assunzione di lavoratori «svantaggiati» il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione. Nel caso invece di assunzioni di lavoratori «molto svantaggiati» l'incentivo è del 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi alla stabilizzazione. Per "costi salariali" s'intendono: la retribuzione lorda, prima delle imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali, e i contributi assistenziali per figli e familiari. Per le assunzioni a tempo parziale (ma indeterminate) il credito d'imposta spetta in proporzione alle ore prestate.
Per fruire del credito d'imposta i datori di lavoro del Sud devono inoltrare apposita istanza alla Regione interessata che fisserà un primo termine per inoltrare le domande. Ciascuna Regione verifica le istanze pervenute, procede a stilare una graduatoria «definita sulla base del criterio cronologico da individuarsi in ordine alla data di assunzione del lavoratore», e riconosce poi il credito d'imposta che è utilizzabile solo in compensazione e da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è concesso.
Si decade invece dall'agevolazione quando il numero di dipendenti non aumenta; quando i posti di lavoro non durano almeno tre anni (due, per le piccole e medie imprese) e se vengono definitivamente accertate violazioni non formali fiscali e contributive.
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01|I BENEFICIARI
Possono usufruire del credito d'imposta i datori di lavoro che tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013 abbiano assunto a tempo determinato lavoratori svantaggiati
02|I SOGGETTI INTERESSATI
Danno diritto al credito di imposta le assunzione di lavoratori svantaggiati (tra essi: ultracinquantenni, soli o con persone a carico, senza diploma di scuola media superiore) o molto svantaggiati (senza lavoro da 24 mesi)
03|IL VANTAGGIO FISCALE
Per ciascun lavoratore svantaggiato assunto nel periodo indicato il credito d'imposta è fissato nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Si tiene conto della retribuzione lorda, dei contributi obbligatori e di quelli assistenziali
04|LA FRUIZIONE
I datori di lavoro interessati inoltrano apposita istanza alle regioni indicate nell'articolo 1 del decreto (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) secondo le modalità indicate al comma 2 dell'articolo 5 e secondo tempi che saranno fissati dalle singole regioni
05| LA DECADENZA
Il diritto al credito d'imposta decade se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è minore o pari a quello dell'anno precedente la data di assunzione, se i posti creati non sono conservati per 2 anni (pmi) o 3 anni (grandi imprese)

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