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Questo articolo è stato pubblicato il 14 maggio 2012 alle ore 06:44.
Il datore di lavoro indica poi al punto 1 del modello Cud, rispettivamente il 20% o 30% dei redditi corrisposti e nelle annotazioni (cod. Bm), l'ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70% dell'ammontare erogato) e dà evidenza delle stesse nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770). Rientrano nell'applicazione dell'agevolazione anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come i compensi derivanti da co.co.co, co.co.pro o somme corrisposte a titolo di borsa di studio. In considerazione delle modifiche normative avvenute nel 2012 e del loro effetto sul periodo d'imposta 2011, la circolare 14/E - per consentire il recupero dell'agevolazione relativa all'anno scorso – precisa che il datore di lavoro deve rilasciare un nuovo Cud/2012 entro il 31 maggio 2012, riconoscendo il bonus ai lavoratori interessati in sede di conguaglio. In via residuale, si può richiedere il rimborso a un ufficio territoriale delle Entrate, allegando la documentazione che prova la sussistenza dei presupposti per il beneficio. Infine, la circolare spiega che, a partire dal 2012, il lavoratore può presentare la domanda al datore di lavoro anche oltre il termine di tre mesi dall'assunzione.
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Il meccanismo
01 | I LAVORATORI AGEVOLATI
8 Cittadini Ue nati dal 1° gennaio 1969
8 Soggetti che hanno lavorato all'estero e che, al 20 gennaio 2009, avevano una laurea; hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia; negli ultimi 2 anni o più, hanno risieduto fuori dal Paese svolgendovi continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa
8 Soggetti che hanno studiato all'estero; al 20 gennaio 2009 hanno risieduto per almeno 24 mesi in Italia e, che negli ultimi due anni o più, hanno risieduto e conseguito una laurea o specializzazione all'estero
02 | LE CONDIZIONI
8 Stipula di un contratto di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto
8 Trasferimento del domicilio e della residenza in Italia entro tre mesi dall'assunzione
03 | IL BENEFICIO
8 Il reddito di lavoro dipendente e assimilato concorre a formare la base imponibile ai fini Irpef al 20% per le lavoratrici e al 30% per i lavoratori
8 Il bonus si applica dal 28 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015. Il beneficio decade se il lavoratore trasferisce di nuovo la propria residenza o il domicilio fuori dall'Italia prima di cinque anni
01 | ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO
8 Riceve richiesta dei benefici fiscali dal lavoratore
8 Opera le ritenute sulla parte imponibile, ridotta al 20%
per le lavoratrici e al 30% per i lavoratori, delle somme previste dall'articolo 51 Tuir corrisposte dal periodo
di paga successivo alla richiesta
8 Effettua il conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro tra le ritenute operate e l'imposta dovuta
8 Nel Cud indica separatamente l'importo totale delle somme e dei valori corrisposti (annotazioni codice BM)
e l'ammontare ridotto (punto 1); per il 2011 rilascia, entro
il 31 maggio 2012 un nuovo Cud/2012 ai lavoratori che chiedono il bonus per lo stesso anno
8 Nel modello 770 riporta gli stessi dati della certificazione
8 Non applica il beneficio in caso di comunicazione da parte del lavoratore di trasferimento fuori dall'Italia della residenza o del domicilio
8 Dal 2012 può riconoscere l'applicazione del bonus
anche oltre il termine di tre mesi dall'assunzione
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