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Questo articolo è stato pubblicato il 14 maggio 2012 alle ore 06:45.

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È legittimo il regolamento locale che introduce l'imposta di soggiorno, ma il Comune non può attribuire al gestore della struttura ricettiva la qualifica di soggetto responsabile degli obblighi tributari.
Lo ha stabilito il Tar Venezia con la sentenza n. 653 del 10 maggio 2012, confermando l'impianto del nuovo tributo previsto dal Dlgs 23/11 e istituito dal comune di Padova. La decisione peraltro si inserisce in un filone giurisprudenziale favorevole agli enti locali, che ha coinvolto cinque Tar diversi: Firenze, Catanzaro, Lecce, Venezia e Bari (quest'ultimo non si è ancora pronunciato). I primi due tribunali - con le sentenze n. 1808/11 e n. 1694/11 - hanno respinto i ricorsi degli albergatori basati sostanzialmente su questi punti:
e il ruolo di sostituti di imposta non è previsto dalla norma;
r il regolamento entra in vigore immediatamente, senza attendere i canonici 60 giorni previsti dalla legge 212/2000;
t le tariffe devono seguire il prezzo applicato dagli alberghi e non già le "stelle" degli stessi.
Le questioni sollevate sono state ritenute infondate, in primo luogo perché i comuni non hanno inteso prevedere la figura del sostituto d'imposta, limitandosi a porre in capo agli albergatori solo obblighi strumentali e accessori. La seconda censura è stata poi ritenuta inammissibile dal Tar Firenze (perché la contestazione deve pervenire dal contribuente) e infondata dal TarR Catanzaro trattandosi di materia regolamentabile in sede locale.
Anche la scelta di fissare le tariffe in base alle "stelle" degli alberghi è corretta, sussistendo un rapporto di proporzionalità con il prezzo ed un sistema piuttosto semplice da gestire, favorendo anche gli stessi operatori i.
Alle prime due pronunce segue quella del Tar Lecce 748/2012 depositata il 30 aprile scorso, che si pone sostanzialmente sulla stessa lunghezza d'onda. Arriviamo così alla sentenza 653/12 del Tar Venezia, che respinge in primo luogo l'eccezione di incostituzionalità dell'imposta evidenziando che la spesa sopportata dal cliente per l'ospitalità alberghiera è un indice sintomatico di ricchezza: nessun contrasto quindi con l'articolo 53 della Costituzione. Tra le diverse eccezioni sollevate dagli albergatori, tutte ritenute infondate, i giudici si soffermano sulla disposizione regolamentare che attribuisce al gestore la funzione di responsabile degli obblighi tributari. Il Tar evidenzia che i gestori si limitano semplicemente a riversare quanto riscosso dal cliente a titolo di imposta di soggiorno. Il titolare della struttura ricettiva non assume dunque il ruolo di sostituto o di responsabile d'imposta, ma assolve solamente ad obblighi strumentali. Il regolamento va quindi annullato nella parte che "definisce" illegittimamente soggetto responsabile degli obblighi tributari il gestore della struttura ricettiva. Una questione formale e non sostanziale.
Va detto comunque che la disciplina dell'imposta di soggiorno è tuttora sfornita di apparato sanzionatorio (a parte il mancato versamento) e di obblighi dichiarativi, che attendono un intervento legislativo anche per risolvere in via definitiva tutte le questioni sollevate. Peraltro non si comprende perché la legge 44/12 si sia preoccupata di sbloccare l'imposta di scopo (forse nel momento meno opportuno) e di introdurre una nuova imposta di sbarco con una disciplina particolarmente dettagliata, proprio quella che manca all'imposta di soggiorno e che alimenta un inutile contenzioso.
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