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Questo articolo è stato pubblicato il 21 maggio 2012 alle ore 06:40.

L'Oic 13 sulle rimanenze di magazzino contiene due novità, relative alla capitalizzazione degli oneri finanziari e alla contabilizzazione dei contributi in conto esercizio per l'acquisto di materiali. Gli oneri finanziari, come regola generale, sono esclusi dalla determinazione del costo delle rimanenze, perché normalmente il periodo di produzione è relativamente breve. Tuttavia, è possibile capitalizzare gli oneri finanziari, sia quelli specifici che quelli generici, in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se la stessa è significativa. Se la produzione di un bene avviene per stadi, gli interessi sono capitalizzabili per il periodo di produzione di ciascuno stadio considerato separatamente dagli altri: è il caso, per esempio, di alcune tipologie di prodotti soggetti a invecchiamento, quali, vini, liquori. In ogni caso, il limite alla capitalizzazione degli oneri finanziari è rappresentato dal valore recuperabile del bene.
Il metodo di valutazione del prezzo al dettaglio (Rim) è meglio descritto rispetto al principio in vigore e reso più comprensibile con un esempio riportato nell'appendice. Il principio contabile ribadisce che l'utilizzo del metodo in questione è accettabile in quanto, se correttamente applicato, costituisce una modalità di calcolo del costo medio delle rimanenze. Il metodo si basa sulla contrapposizione tra valori di costo e valori di vendita dei beni ai fini della determinazione delle rimanenze. Il Rim è riconosciuto anche fiscalmente: si vedano l'articolo 92, comma 8, del Tuir e la circolare n. 23/1983 (protocollo 9/786).
Normalmente, i beni sono inclusi nelle rimanenze quando si verifica il passaggio del titolo di proprietà: tuttavia, in alcuni casi, sono iscritti avendo riguardo al trasferimento dei relativi rischi per la rilevanza che tale momento ha nell'ambito di tali operazioni. È il caso, per esempio, della vendita di beni con riserva della proprietà.
La precisazione, rispetto alla versione attuale del principio, vuole evidenziare che il trasferimento dei rischi rileva solo in particolari ipotesi in quanto, normalmente, incide il passaggio del titolo di proprietà. Infatti, il nostro sistema giuridico si basa su quest'ultimo, diversamente da quanto prevedono i principi contabili internazionali Ias/Ifrs.
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