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Questo articolo è stato pubblicato il 27 maggio 2012 alle ore 15:51.

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La Commissione ha deciso il 26 aprile 2012 di deferire l'Italia, il procedimento d'infrazione riguarda la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (GU L1 del 4.1.2003).
Nel 2006 era stato avviato il procedimento di infrazione per il recepimento incompleto e non corretto della direttiva. Nonostante diverse lettere di costituzione in mora e pareri motivati inviati alle autorità italiane, la normativa continuava a non essere conforme alla direttiva che chiede che gli Stati membri applichino una metodologia di calcolo del rendimento energetico di tutti i tipi di edifici.
Gli Stati devono assicurare la certificazione del rendimento energetico e prevedere ispezioni periodiche di caldaie e sistemi di condizionamento d'aria.

Le deroghe attuate dall'Italia sono:
Certificazione nella compravendita
La direttiva (europea) prevede che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario. Si tratta di un elemento essenziale in quanto permette di avere un quadro chiaro della qualità dell'edificio sotto il profilo del risparmio energetico e dei relativi costi.
Questi attestati e le relative ispezioni devono essere rispettivamente compilati ed eseguite da esperti qualificati e/o accreditati. Attualmente, la direttiva italiana non prevede questo requisito per tutti gli edifici e comprende deroghe all'obbligo di certificazione da parte di un esperto (non conformemente alla direttiva).

Ispezioni sistemi di areazione
le autorità italiane non hanno ancora comunicato le misure di attuazione relative alle ispezioni dei sistemi di condizionamento d'aria.

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