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Questo articolo è stato pubblicato il 04 giugno 2012 alle ore 20:05.

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Per il 2011, primo periodo d'imposta di applicazione del regime della cedolare secca, il provvedimento del 7 aprile 2011 prevede, al punto 7.1, particolari regole per il relativo versamento in acconto. Dato che una situazione analoga a quella del 2011 si può determinare ogni qualvolta il contribuente applichi per la prima volta la cedolare secca, in quanto il reddito dell'immobile locato è stato precedentemente assoggettato ad IRPEF, si chiede se la citata previsione del provvedimento trovi comunque applicazione solo in riferimento al periodo d'imposta 2011.

Il Provvedimento del 7 aprile 2011, al punto 7.2, nel prevedere le regole applicabili al versamento in acconto della cedolare secca a partire dal periodo di imposta 2012, stabilisce - tra l'altro - che l'acconto è pari al 95 per cento dell'imposta dovuta a titolo di cedolare secca per l'anno precedente. Si ricorda che per effetto del differimento di 3 punti percentuali previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011, la misura dell'acconto per il periodo di imposta 2012 è ridotta dal 95 per cento al 92 per cento dell'imposta dovuta a titolo di cedolare secca per l'anno precedente (cfr. il comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 25 novembre 2011). Pertanto, se nell'anno 2011 un contribuente ha assoggettato all'IRPEF il reddito dell'immobile locato e intende esercitare dal 2012 l'opzione per la cedolare secca per le residue annualità di durata del contratto non è tenuto al versamento dell'acconto della cedolare secca per l'anno 2012. Ulteriori chiarimenti sul versamento dell'acconto per la cedolare secca a partire dal periodo d'imposta 2012 sono stati forniti al par. 7 della circolare n. 26 del 2011, cui si rinvia.

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