Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 04 giugno 2012 alle ore 20:05.

My24

Il punto 2.2 del provvedimento del 7 aprile 2011 stabilisce che il locatore ha la facoltà di revocare l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata, demandando a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle relative modalità. Nelle more dell'adozione del provvedimento si chiede di conoscere le modalità di revoca dell'opzione per la cedolare secca già esercitata.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di definizione delle modalità di revoca dell'opzione della cedolare secca precedentemente esercitata, l'Ufficio può considerare valida la revoca effettuata in carta libera, debitamente sottoscritta e contenente i dati necessari all'identificazione del contratto e delle parti, o quella effettuata con il modello 69 utilizzato come schema di richiesta della revoca.
L'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 23 del 2011 prevede che l'opzione per la cedolare secca non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore. Pur non essendo formalmente prevista alcuna forma di comunicazione della revoca dell'opzione già esercitata, è comunque opportuno che il locatore comunichi la revoca esercitata al conduttore, responsabile solidale del pagamento dell'imposta di registro. Detta comunicazione, peraltro, corrisponde anche a un interesse del locatore perché a decorrere dall'annualità della revoca viene meno la rinuncia agli aggiornamenti del canone di locazione.

Torna all'indice

Commenta la notizia

Shopping24

Dai nostri archivi