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Questo articolo è stato pubblicato il 04 giugno 2012 alle ore 20:05.

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Si ha il caso di contratti di locazione in corso al 7 aprile 2011 e già registrati a tale data, per i quali l'opzione per l'applicazione della cedolare secca viene esercitata in sede di dichiarazione dei redditi UNICO 2012. La comunicazione dell'opzione al conduttore è stata già inviata entro il termine di versamento del primo acconto per il 2011 e contiene una formula in cui la stessa si ritiene valida "fino a revoca". Il locatore può omettere di inviare una nuova comunicazione al conduttore per le annualità successive (dal 2012 in poi), essendo valida "fino a revoca" la comunicazione già inviata?

Non è necessario inviare una nuova comunicazione al conduttore. In base all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 23 del 2011, la preventiva comunicazione al conduttore con cui il locatore rinuncia ad esercitare la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone a qualunque titolo costituisce una condizione a cui è subordinata l'efficacia dell'opzione.

Il provvedimento del 7 aprile 2011 stabilisce che l'opzione vincola il locatore all'applicazione del regime della cedolare secca per l'intero periodo di durata del contratto o della proroga ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima (punto 2.1), con facoltà di revocare l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata (punto 2.2).

Pertanto, la comunicazione inviata al conduttore in sede di opzione per il 2011 esplica i suoi effetti per tutta la residua durata del contratto, ovvero fino a revoca, e non deve essere nuovamente comunicata al conduttore.

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TAG: Fisco

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