Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 09 giugno 2012 alle ore 08:18.

My24


L'Ace ignora le società di comodo. Lo sostiene Assonime, che, con la circolare 17/2012 diffusa ieri, esamina in dettaglio le regole applicative dell'incentivo alla capitalizzazione delle imprese introdotto dal Dl 201/11. Le istruzioni ministeriali non sembrano consentire alle società non operative di portare l'incentivo a riduzione del reddito minimo. Stessa esclusione, in base al decreto di attuazione, anche per le società controllate estere.
Con una voluminosa circolare, Assonime prende in esame la disciplina dell'agevolazione Ace in vigore dall'esercizio 2011 ed utilizzabile a riduzione dei versamenti Ires già dal prossimo 18 giugno (9 luglio, se dovuta da contribuenti soggetti agli studi di settore, si veda l'articolo sopra). Anche dopo l'emanazione del Dm di attuazione, permangono – sottolinea la circolare – alcuni dubbi applicativi su questioni particolari.
In merito ai soggetti che possono avvalersi della agevolazione, Assonime evidenzia che non risulta chiaro se la stessa possa operare anche nei confronti delle società non operative. Ci si chiede in particolare se questa agevolazione, come altre del passato (come il bonus capitalizzazione introdotto dal Dl 78/09 o la detassazione Tremonti-ter), possa consentire di evidenziare un imponibile (su cui applicare l'Ires) inferiore al minimo determinato in base ai coefficienti. Il dubbio nasce dal fatto che, nella versione definitiva delle istruzioni al modello Unico 2012 delle società di capitali è scomparso il riferimento a tale possibilità, che era invece contenuto nelle bozze ministeriali (diverse indicazioni si traggono invece dal modello per società di persone).
Un ulteriore aspetto sul requisito soggettivo dell'Ace riguarda le controllate estere (Cfc) che imputano per trasparenza il reddito ai soci di controllo. Un passaggio della relazione ministeriale al decreto di attuazione porta ad escludere che, nella quantificazione dell'imponibile in capo al socio residente, si possa fruire della deduzione per ricapitalizzazione. Il vero problema in materia di società estere – continua Assonime – è però stabilire se l'Ace possa essere considerata (in presenza di Cfc che hanno effettuato ricapitalizzazioni) nel calcolo del tax rate virtuale italiano valido per verificare l'attrazione (se il tax rate estero è inferiore al 50% di quello interno) alla disciplina Cfc di talune società (le passive income companies) domiciliate extra black list.
Sulle modalità di calcolo del l'incentivo, la circolare sottolinea che, a differenza di quanto avveniva con la Dit, il ministero ha riconosciuto l'efficacia, quali conferimenti in denaro, delle rinunce ai crediti dei soci. La relazione ha però limitato questa rilevanza alle sole rinunce (o agli utilizzi in compensazione per aumenti di capitale) a crediti derivanti da precedenti finanziamenti. Peraltro – prosegue la circolare – la rinuncia ad un credito commerciale, che generalmente transita quale sopravvenienza attiva (non tassata) nel conto economico (anziché collocarsi nel patrimonio netto), potrebbe avere comunque un effetto per l'Ace, laddove l'utile che essa ha contribuito a generare venga destinato a riserva.
Per quanto attiene alle poste che sterilizzano la base Ace, e in particolare con riguardo agli incrementi di crediti di finanziamento verso altre società del gruppo, Assonime prende in esame i problemi che si pongono per i contratti di cash pooling. In base a consolidate interpretazioni ufficiali, i rapporti di questo tipo riconducibili alla forma dello zero balance system, non configurando operazioni di finanziamento, non devono essere considerati per la sterilizzazione in esame. Un dubbio si pone invece per il notional cash pooling, nel quale le società con saldo attivo finanziano sostanzialmente quelle in passivo. Secondo la circolare, nonostante la sua natura finanziaria, anche questa tipologia di rapporto dovrebbe essere esclusa dal calcolo dei crediti di finanziamento che riducono l'incentivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Nel consolidato
01|SECONDO ASSONIME
Le eccedenze Ace circolano nel consolidato se c'è imponibile di gruppo capiente, ma non è chiaro se sia un automatismo o una scelta della società. Assonime rileva che, nella tesi che pare preferibile, se la consolidata ha deduzione Ace superiore al reddito e il risultato di gruppo è positivo, l'eccedenza va utilizzata nel consolidato, per non azzerarla negli anni dopo
02|L'ALTRA VERSIONE
Secondo altri, il regolamento interno del gruppo potrebbe prevedere di mantenere l'eccedenza sulla consolidata anche se il reddito globale fosse in grado di assorbirla

Shopping24

Dai nostri archivi