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Questo articolo è stato pubblicato il 11 giugno 2012 alle ore 06:42.

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È illegittima l'ipoteca sugli immobili del contribuente se l'agente della riscossione non dimostra il contenuto delle cartelle esattoriali e la loro avvenuta notifica. A stabilirlo la sentenza 105/10/2012 della Ctr Lazio.
La controversia scaturisce dopo l'iscrizione di un'ipoteca sugli immobili di un contribuente. Una misura conseguente al mancato pagamento di 12 cartelle esattoriali: 9 relative di natura tributaria e altre 3 relative a infrazioni al codice della strada. Il contribuente, però, ha impugnato in Commissione tributarle provinciale l'ipoteca. La difesa era incentrata sul fatto che aveva già definito le violazioni stradali con ricorso al giudice di pace. Allo stesso tempo, contestava la mancata notifica delle cartelle e di aver già versato l'importo dovuto. E a conferma di ciò ha allegato al ricorso le ricevute di pagamento.
Il collegio di primo grado ha accolto le ragioni del contribuente e così l'agente della riscossione ha presentato appello presso la Commissione tributaria regionale che, però, ha confermato le conclusioni del primo grado di giudizio. «La controversia si fonda su un duplice ordine di profili - si legge nella sentenza 105/10/12 - il primo dei quali è costituito dalla considerazione che una parte dei crediti vantati dall'amministrazione finanziaria mentre il secondo è rappresentato dal rilievo che la concessionaria in entrambi i gradi di giudizio (assente nel primo) non ha dato prova - in violazione del combinato disposto degli articoli 2697 del Codice civile e 26, comma 4, del Dpr 602/1973 - e dell'effettivo contenuto delle cartelle e della loro avvenuta notifica». In sostanza, i magistrati tributari di primo e secondo gradi sono stati messi a conoscenza solo del fatto che le cartelle fossero state notificate ma non sono stati in grado di sapere quali fossero esattamente perché non erano state prodotte in giudizio. «La documentazione allegata all'odierno appello - continua la pronuncia - appare, infatti, del tutto inidonea a provare l'avvenuta notifica delle cartelle, in quanto confusa e priva di precisi riferimenti». Di conseguenza, l'iscrizione ipotecaria è stata ritenuta «del tutto illegittima» in assenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare a garanzia del credito tributario (contestato dal contribuente).
Il provvedimento si concentra anche sul tema della legittimazione passiva del concessionario. E ricorda come la giurisprudenza prevalente di legittimità abbia affermato che, in caso di ricorso contro una cartella di pagamento, «la legittimazione passiva dell'agente della riscossione sussiste solo se l'impugnazione concerne i vizi dell'attività direttamente riferibili allo stesso, mentre va esclusa per i motivi di ricorso relativi alla debenza del tributo». Tale orientamento - come rimarcato anche la circolare 51/E/2008 - è supportato dalla considerazione che la riscossione si articola in due fasi: la prima si conclude con la consegna dei ruoli e compete all'ente creditore; la seconda, invece, inizia con la formazione della cartella di pagamento ed è attribuita all'agente della riscossione.
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