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Questo articolo è stato pubblicato il 11 giugno 2012 alle ore 06:42.

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Il minorenne che sostituisce il padre alla cassa non può essere sanzionato per la mancata emissione dello scontrino perché non può rendersi conto dell'illegalità del fatto compiuto. A precisarlo è la Ctp di Brescia con la sentenza n. 51/7/12.
La vicenda trae origine dal processo verbale con cui la Guardia di finanza ha contestato l'omessa emissione dello scontrino fiscale nei confronti del figlio minorenne di un commerciante ambulante.
I militari hanno riscontrato che il ragazzo, all'atto del ricevimento del pagamento, non aveva emesso lo scontrino. In realtà, pochi minuti dopo, aveva provveduto il padre ma i verificatori hanno mantenuto comunque la propria posizione.
Al verbale è seguito l'atto di contestazione dell'agenzia delle Entrate per l'irrogazione della sanzione nei confronti del venditore ambulante.
Così il commerciante ha impugnato il provvedimento in Commissione tributaria provinciale rilevando che il documento era stato emesso dopo qualche minuto appena riscontrata l'omissione del figlio minore.
I giudici hanno innanzitutto evidenziato che il vero intento della norma in questione è di punire l'illecito senza sfociare nell'ingiustizia. Il verbale era elevato al minore qualche minuto prima che lo scontrino tardivo venisse emesso dal padre. Trascorso quel brevissimo arco temporale indispensabile per la constatazione della situazione creata dal figlio (vendita di merce per il valore di due euro), il genitore aveva provveduto immediatamente all'emissione del documento.
Il collegio di primo grado ha quindi accolto il ricorso sotto due profili. Il primo riguarda la non capacità del minore: l'articolo 2 della legge 689/1981 prevede espressamente che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni. Il verbale, invece, era stato elevato nei confronti del minore, incapace di rendersi conto di compiere un illecito, mentre la sanzione era stata irrogata al padre che non aveva commesso alcun fatto. Il secondo profilo è relativo all'immediato ripristino della legalità da parte del genitore.
Nel caso specifico, infatti, non era stata perpetrata alcuna evasione: il commerciante, se pur tardivamente, aveva emesso il documento certificativo dell'incasso.
In buona sostanza, dunque, il minore in quanto incapace non può essere sanzionato e, comunque, siccome il padre aveva provveduto al ripristino della legalità in tempi brevi, la pena sarebbe stata ingiusta.
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In sintesi
01|IL CASO
la Guardia di finanza ha contestato l'omessa emissione dello scontrino fiscale nei confronti
del figlio minorenne
di un commerciante ambulante.
In realtà, pochi minuti dopo, aveva provveduto
il padre
02|LA DECISIONE
La Ctp ha accolto il ricorso: il minore in quanto incapace non può essere sanzionato e, comunque, siccome il padre aveva provveduto a colmare l'omissione in tempi brevi, la pena sarebbe stata ingiusta

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