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Questo articolo è stato pubblicato il 16 giugno 2012 alle ore 08:17.

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Le regole per il tirocinio prendono le mosse dalla novità stabilite per legge sulla durata: 18 mesi, di cui non più di sei possono essere svolti presso enti o professionisti di altri Paesi abilitati alla professione. Per i primi sei mesi può essere svolto in contemporanea al 'ultimo anno del corso di laurea, ma solo se c'è una convenzione tra il Consiglio nazionale della professione, il ministro dell'Istruzione e il ministro vigilante.
Il tirocinio può essere compatibile con un'attività di lavoro subordinato privato ma non con un rapporto di pubblico impiego. In base al decreto il praticante è tenuto, oltre al tirocinio in studio, alla frequenza «con profitto», per un periodo di almeno sei mesi, di corsi organizzati dagli Ordini e da altri enti autorizzati dal ministero. A questo proposito c'è un anno di tempo, dall'entrata in vigore del decreto per preparare il regolamento.
Può svolgere la funzione di dominus un professionista con almeno cinque anni di anzianità professionale alle spalle: il numero dei praticanti non può superare contemporaneamente, salva una motivata autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine. La pratica vale cinque anni: il certificato perde infatti efficacia se non si supera l'esame di Stato.
Le modalità e i requisiti minimi per i corsi di formazione continua – che, per legge, è diventata un obbligo deontologico – devono essere disciplinati entro un anno dall'entrata in vigore del Dpr.
L'ultimo capitolo della riforma, delineata dal Dl 138, è costituito dai Consigli di disciplina, con l'obiettivo di evitare che il giudizio disciplinare sia esercitato dai vertici istituzionale che tengono l'Albo. Nel disciplinare la materia, il Governo ha dovuto fare i conti con alcuni ostacoli, in particolare: «la natura riservata in via assoluta alla legge delle norme relative ad ogni magistratura, secondo l'articolo 108 della Costituzione, non abilita il Governo a regolamentare anche le funzioni giurisdizionali dei consigli nazionali». La legge di delegificazione, inoltre, non consente di riformare il sistema elettorale dei Consigli. Il decreto legge 138/2011 individua quale criterio di delegificazione in materia disciplinare, l'incompatibilità della carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di componente dei Consigli di disciplina.
Per rispettare la legge, la composizione dei consigli di disciplina territoriali è effettuata mediante designazione del presidente del Consiglio dell'ordine o collegio territoriale più vicino tra i suoi componenti, diversi dal presidente. I consigli di disciplina sono, di regola, costituiti da tre consiglieri effettivi e due supplenti.
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I cardini
01 | LA PUBBLICITÀ
La pubblicità informativa è ammessa con ogni mezzo. Consentito pubblicizzare anche i compensi richiesti per le prestazioni
02 | L'ASSICURAZIONE
Il professionista è tenuto a stipulare – anche tramite convenzioni colletive negoziate da Consigli nazionali, associazioni professionali o Casse di previdenza– una poliza per la responsabilità professionale
03 | IL TIROCINIO
Il tirocinio dura 18 mesi, di cui sei possiono essere svolti all'estero. Il primo periodo di sei mesi può essere svolta in contemporanea con l'ultimo anno del corso di laurea. Il rirocinante deve frequentare, per almeno sei mesi un corso di formazione organizzato dagli Ordini o da altri enti autorizzati
04 | I CONSIGLI
La composizione dei consigli di disciplina territoriali è effettuata tra i componenti del consiglio territoriale più vicino, escluso il presidente

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