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Questo articolo è stato pubblicato il 22 giugno 2012 alle ore 08:31.

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Il termine previsto dalla normativa per il rimborso dell'Iva a favore di soggetti passivi non residenti ha carattere perentorio: il diniego di rimborso a fronte di un'istanza tardiva è legittimo in quanto motivato dalla decadenza dal diritto. Con la sentenza C-294/11 di ieri, la Corte Ue, adita in via pregiudiziale dalla Corte di cassazione, risolve in modo tranchant un problema che pareva ormai definito, dall'elaborazione giurisprudenziale interna, in base a canoni opposti.

Secondo una scia convergente di sentenze di legittimità (cfr. Cass. sent. 7181/09, 1474/05, 22563/04) il termine del 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile (oggi 30 settembre), previsto dal Dm 20 maggio 1982, emanato in attuazione dell'articolo 38-ter del Dpr 633/72, avrebbe avuto carattere ordinatorio: da qui la legittimità di richieste temporalmente successive, con l'unico limite del biennio dal pagamento previsto, in via generale, dall'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 546/92 (Cass. 7181/09). La solidità di questa impostazione - avallata anche dalla giurisprudenza di merito - era stata confermata da un precedente rifiuto della Cassazione di rinviare la questione alla Corte Ue (ord. 8690/10). Di diverso avviso si era mostrata l'amministrazione finanziaria, che con la risoluzione 47/E/2000, nel negare l'applicabilità dei termini previsti dall'articolo 19 del Dpr 633/72 per l'esercizio della detrazione, si era schierata per la perentorietà del termine in parola.

La pronuncia dei giudici lussemburghesi è dunque destinata ad avere sensibili ripercussioni a livello interno che, considerato l'effetto retroattivo delle sentenze della Corte Ue si produrranno anche su domande di rimborso pendenti e contenziosi in corso, determinando l'inammissibilità delle istanze tardive e la perdita del credito Iva non tempestivamente richiesto. La sentenza della Corte ha per oggetto una casistica sorta in vigenza dell'ottava direttiva, che è stata abrogata e sostituita della direttiva 2008/9/CE, poi traslata dal decreto legislativo 18/2010 nell'articolo 38-bis2 del Dpr 633/72. Tuttavia, la sentenza prende in esame tutto l'apparato normativo in materia, sia attuale che pregresso, sicché la conclusione deve considerarsi efficace tanto per la disciplina precedente che per l'attuale. La posizione degli eurogiudici è semplice: non vi sono ragioni per considerare ordinatorio il termine di rimborso dell'Iva previsto per i soggetti passivi non stabiliti nello Stato di rimborso, ma in un altro Stato.

Anzitutto, sul piano letterale, dalla comparazione delle varie versioni linguistiche dell'ottava direttiva si evince l'inequivocabile volontà di fissare un termine decadenziale: l'utilizzo, in alcuni testi, dell'espressione «al più tardi» depone in questo senso. Sul piano sistematico, poi, una diversa posizione si porrebbe in contrasto con lo scopo di armonizzazione sotteso alla disciplina Iva. Infatti, considerare la data del 30 giugno (oggi 30 settembre) non vincolate porterebbe a due estremi entrambi inconciliabili con i principi comunitari: gli Stati potrebbero scegliere di applicare la propria normativa in materia di prescrizione, cosicché verrebbe meno l'armonizzazione, o di fare unicamente riferimento al termine previsto dalla disciplina comunitaria, con la possibilità di presentare una valida istanza di rimborso senza nessun limite di tempo. Inoltre, fa notare la Corte, nel momento in cui gli Stati si sono accordati per procrastinare, in fase di prima applicazione, il termine (30 settembre) stabilito dalla direttiva 2008/9 per porre rimedio a sopravvenuti problemi tecnici, hanno implicitamente riconosciuto che il termine ha natura decadenziale.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legislativo 31 dicembre 1992 , n. 546
Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9


Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

TITOLO II Il processo - CAPO I Il procedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale - SEZIONE I Introduzione del giudizio

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