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Questo articolo è stato pubblicato il 25 giugno 2012 alle ore 09:44.

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IL 36% DIVENTA PIU' RICCO
Per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto sviluppo fino al 30 giugno 2013:
- la detrazione Irpef del 36%, così come disciplinata dall'articolo 16-bis del Tuir, sale al 50% e l'importo massimo delle spese passa da 48mila a 96mila euro
- la detrazione Irpef del 50% si applica anche alle spese per la realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico, compresi gli impianti a fonti rinnovabili e anche se non vengono fatte opere edilizie; i lavori devono però essere in linea con la normativa vigente e il proprietario deve acquisire idonea documentazione

COME CAMBIA IL 55%
- Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef/Ires del 55% per il risparmio energetico prosegue con le regole precedenti senza modifiche, sia per i lavori agevolati, sia per i tetti di spesa
- Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 la detrazione Irpef/Ires del 55% viene ridotta al 50%, con una modifica che si riflette anche sull'importo massimo delle spese agevolate

LE REGOLE A REGIME
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2013 in poi resta solo la detrazione Irpef del 36%, con tetto massimo di 48mila euro, così come disciplinata dall'articolo 16-bis del Tuir e applicabile anche alle opere per il risparmio energetico

I PUNTI DA CHIARIRE
Bisogna chiarire come si applica il nuovo limite di spesa per i cantieri già in corso e per le spese già sostenute nel corso del 2012
- La nuova detrazione del 50%, che fin dall'inizio del 2012 premia gli interventi per il risparmio energetico, ora coesiste con la detrazione del 55%, destinata alle riqualificazioni energetiche e prorogata – sia pure con importo ridotto al 50% – fino al 30 giugno 2013
- La detrazione del 55% è prevista per una serie per determinata di interventi, ognuno dei quali prevede una pratica con l'Enea più o meno complessa a seconda dei casi. La detrazione del 50% sul risparmio energetico non è limitata a un catalogo "chiuso" di interventi, ma al momento la formulazione della norma è troppo vaga per renderla applicabile, perché si richiede al contribuente di acquisire «idonea documentazione» e rispettare la «normativa vigente»: due nozioni che vanno meglio specificate
- Se la detrazione del 50% sarà concessa senza dover raggiungere prestazioni energetiche particolarmente severe e con una documentazione alleggerita, questo potrebbe penalizzare molto il 55% negli edifici residenziali, tranne i casi in cui il proprietario vuole beneficiare delle maggiori soglie di spesa massima agevolata. Discorso diverso per il non residenziale: qui non esiste la detrazione del 36-50%, e quindi la proroga del 55% sarà sfruttata a pieno.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario


Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

TITOLO I - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Capo I - Disposizioni generali

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