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Questo articolo è stato pubblicato il 25 giugno 2012 alle ore 09:38.

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Gli ultimi chiarimenti dettati dalle Entrate per il 36% e il 55%, che valgono anche per il nuovo bonus del 50%

PAGAMENTO CON BONIFICO
Per poter beneficiare della detrazione del 36% e del 55% (e ora anche del 50%), le spese devono essere pagate con bonifico "tracciabile", da cui risultino:
- causale del versamento
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
L'assenza di questi elementi preclude l'accesso alla detrazione, mentre prima si permetteva al contribuente di integrare il bonifico privo di questi dati, comunicandoli alla banca o alle poste. La risoluzione 55/E/2012 cambia orientamento: per non perdere il bonus, il contribuente può rifare il pagamento con un nuovo bonifico bancario o postale in cui indichi correttamente i dati richiesti; quindi dovrà farsi restituire il primo pagamento dall'impresa

IL PROCEDIMENTO DA SEGUIRE
- L'obbligo di spedire la comunicazione al centro operativo delle Entrate di Pescara, richiesta per il 36%, è stato abolito dal 14 maggio 2011. La circolare 19/E/2012 precisa che si può avere la detrazione per i lavori iniziati nel 2011 – anche prima del 14 maggio – anche se non è stata inviata la comunicazione, a patto che in Unico e nel 730 siano indicati i dati catastali dell'immobile
- Lo stesso chiarimento ora vale anche per il 50%
- Nulla cambia nella procedura per il 55%, ridotto a 50% dal 1° gennaio al 30 giugno 2013: va inviata la documentazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, variabile in base al tipo di intervento eseguito

LA MANODOPERA IN FATTURA
- L'obbligo di indicare in modo distinto il costo della manodopera nelle fatture per il 36% e il 55% – dettato a pena di decadenza, almeno per le fatture di saldo lavori – è stato abolito dal 14 maggio 2011. La circolare 19/E/2012 precisa che la soppressione vale anche per le spese fatturate prima di questa data, compresi gli anni precedenti
- La stessa semplificazione ora vale anche per il 50%

L'AUTOCERTIFICAZIONE
- Tra i documenti che il contribuente deve conservare, il provvedimento direttore Entrate 2 novembre 2011 cita anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000) in cui si indichi la data di inizio lavori e si attesti che gli interventi sono agevolabili anche se non necessitano di titolo abilitativo
- La circolare 19/E/2012 chiarisce che questa dichiarazione serve solo se, per i lavori, la normativa edilizia non prevede alcun titolo abilitativo, compresa la comunicazione in carta libera al Comune. Di fatto la dichiarazione va fatta solo per l'attività edilizia libera

LAVORI IN CONDOMINIO
- In caso di lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali, il singolo condòmino può beneficiare della detrazione anche se ha solo la certificazione dell'amministratore di condominio, con cui questi attesta: 1) di aver adempiuto tutti gli obblighi previsti per la detrazione; 2) di essere in possesso della documentazione originale; 3) la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione
- La documentazione originale indicata dal provvedimento direttore Entrate 2 novembre 2011 sarà conservata dall'amministratore
- Nella dichiarazione dei redditi, i condòmini devono solo indicare il codice fiscale del condominio; i dati catastali sono riportati dall'amministratore nel quadro AC
- La circolare 19/E/2012 parla solo del 36%, ma si può ritenere che lo stesso principio valga anche per il 55%

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42


Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

CAPO III. Semplificazione della documentazione amministrativa - SEZIONE V. Norme in materia di dichiarazioni sostitutive

Periodico

Consulente Immobiliare Edizione del 15 ottobre 2009, n. 847 pag. 1762

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