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Questo articolo è stato pubblicato il 25 giugno 2012 alle ore 06:43.

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L'amministrazione finanziaria deve esplicitare il fondato pericolo per la riscossione (in base al quale richiede l'intero importo risultante dall'avviso anche se non ancora definitivo) nella cartella di pagamento notificata a seguito di iscrizione a ruolo straordinario. Tale onere non si può ritenere assolto con un semplice rinvio implicito alla motivazione contenuta nell'accertamento. A stabilirlo è la sentenza 57/1/2012 della Ctr Lombardia.
La controversia trae origine dalla notifica a un contribuente di dodici cartelle di pagamento per sanzioni amministrative, iscritte a ruolo straordinario e impugnate dal contribuente per difetto di notifica, assenza di motivazione e infondatezza nel merito. Ritenendo l'esistenza del vizio di motivazione, la Ctp ha accolto i ricorsi. In particolare i giudici di primo grado hanno ritenuto che l'iscrizione a ruolo straordinario presuppone l'esistenza di un fondato pericolo per la riscossione e che, pertanto, nella cartella devono essere esplicitate le ragioni che hanno portato l'amministrazione a fare questo tipo di iscrizione straordinaria. Né, tantomeno, l'ufficio può integrare tali ragioni ex post con la propria costituzione in giudizio.
L'agenzia delle Entrate ha proposto appello facendo rilevare come l'intenzione del legislatore (desumibile dagli articolo 11 e 15-bis del Dpr 602/73) fosse stata quella di attribuire agli uffici finanziari la massima discrezionalità nel valutare l'esistenza o meno di eventuali pericoli per la riscossione dei crediti erariali. E in tal senso non c'è alcun obbligo di motivazione in quanto questa è esplicitata nell'atto prodromico all'iscrizione a ruolo straordinaria, ossia nell'avviso di accertamento richiamato in cartella (così come affermato nelle sentenze 73/35/2010 della Ctr Lombardia e 473/31/09 della Ctp di Milano).
Il collegio di secondo grado ha rigettato l'appello. La valutazione della sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione richiesta dall'articolo 11 del Dpr 602/73 spetta all'amministrazione finanziaria – secondo i giudici d'appello - ma deve, sia pure sinteticamente, esplicitare le ragioni della scelta in relazione alle possibili conseguenze nei rapporti con il contribuente, ossia l'esigibilità dell'intero importo risultante dall'avviso di accertamento anche se non definitivo. Il provvedimento di iscrizione a ruolo è successivo all'accertamento e non può trovare la sua implicita motivazione in quest'ultimo.
La precedente giurisprudenza di merito (Ctp Ancona, sentenza 263/2011 e Ctp Bari, sentenza n. 28/2009) aveva espresso la necessità di una motivazione nella quale fosse pienamente esplicitata la ragione del ricorso ai ruoli straordinari. Il merito di questa sentenza è stato, però, quello di quello di avere fatto un passo in più richiamando l'articolo 7 dello Statuto del contribuente (legge 212/200) che impone di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. L'amministrazione deve, quindi, esplicitare seppur sinteticamente nell'atto portato la propria valutazione. Sulla fondatezza, poi, il contribuente ha diritto di chiedere il controllo giudiziale in base ai principi costituzionali del diritto di difesa. È proprio questo richiamo alla fondatezza del pericolo che esclude l'assolutezza del potere discrezionale dell'amministrazione in ordine alla anticipazione della riscossione in caso di pericolo per la stessa.
L'interpretazione seguita dalla pronuncia sembra così innestarsi nel solco tracciato dall'ordinanza 244/09 della Corte costituzionale. In quella occasione la Consulta ha ritenuto l'avviso di accertamento, emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio del Pvc, non valido nel caso in cui esso sia privo di un'adeguata motivazione sulla sua «particolare urgenza».
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