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Questo articolo è stato pubblicato il 02 luglio 2012 alle ore 06:42.
L'articolo 101, comma 5, del Tuir è applicabile anche alle perdite su crediti verso debitori esteri. A tal fine è necessario verificare che la procedura nel Paese estero sia, in linea generale, assimilabile, dal punto di vista sostanziale, a quella domestica. In primis, occorrerà verificare che vi sia l'accertamento di una situazione di insolvenza da parte di un giudice o di altra autorità amministrativa.
Periodo di competenza
Nessuna novità ha riguardato il periodo d'imposta nel quale le perdite derivanti da procedure concorsuali devono concorrere alla formazione del reddito e, quindi, permane il dubbio tra la deduzione per intero nell'esercizio di avvio della procedura o deduzione, in tutto in parte, anche negli esercizi successivi.
Sul punto anche la giurisprudenza non è del tutto univoca. Si ritiene che, una volta avviata la procedura, l'individuazione del periodo in cui dedurre la perdita debba seguire le ordinarie regole di competenza e, quindi, la perdita sarà deducibile, previa imputazione al conto economico, nell'anno in cui si ha conoscenza dell'inesigibilità definitiva del credito. Tendenzialmente tale momento coincide con il periodo in cui interviene la sentenza o il provvedimento di ammissione ad una procedura concorsuale ma possono esservi ragioni per spostare in avanti la deduzione. Un caso è quello dei crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria; infatti, nella fattispecie, secondo la legge fallimentare la società di leasing ha diritto di insinuarsi al passivo per la differenza tra credito spettante e ricavato derivante dalla nuova allocazione del bene in leasing, ma tale riallocazione potrebbe avvenire in un anno successivo a quello della sentenza di fallimento del debitore.
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In pratica
1
Come si prova
che la perdita
è definitiva
Le perdite su crediti sono considerate definitive e, quindi, possono essere dedotte se risultano da elementi, di fatto
e di diritto, certi e precisi. La definitività della perdita
si verifica quando il debitore si trova in una situazione di oggettiva insolvenza che faccia escludere, in futuro,
il soddisfacimento della posizione creditoria. È sufficiente per il creditore dimostrare di aver attivato procedure esecutive che hanno avuto esito negativo?
La prova della sussistenza degli elementi certi e precisi
e della loro idoneità a consentire la deduzione
della perdita su crediti va valutata caso per caso
e nel contesto specifico; si presta, quindi, a margini
di soggettività. Certamente, in linea generale,
la documentazione che attesti l'esperimento da parte
del creditore di un'azione esecutiva con esito negativo
(ad esempio, un verbale di pignoramento negativo) costituisce elemento sufficiente di prova.
2
Il credito
verso la Pa si valuta
di volta in volta
Un artigiano ha fornito delle prestazioni di servizi
nei confronti di un'amministrazione pubblica
e alla scadenza del credito non viene soddisfatto
della sua posizione creditoria. Esperisce azioni esecutive nei confronti dell'ente, con esito negativo.
È possibile dedurre la perdita sul credito, considerata
la inesigibilità definitiva del debitore e, quindi, l'impossibilità di "recuperare" il proprio credito?
La risoluzione delle Entrate 16/E del 23 gennaio 2009
ha affermato che l'infruttuosa attivazione delle procedure esecutive nei confronti di un ente pubblico, peraltro
non assoggettabile a procedure concorsuali,
non è di per sé sufficiente a dimostrare l'impossibilità futura di recuperare il credito. La risposta negativa
va contestualizzata al caso specifico ma testimonia
come occorra sempre valutare complessivamente
la posizione e l'identità del debitore.
3
La deducibilità
dell'importo
ceduto alla banca
Un'impresa, alla scadenza di un credito nei confronti
di un cliente, ha deciso, per motivi di esigenze finanziarie, di cedere il credito a una banca italiana, eliminando
Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
TITOLO II - Imposta sul reddito delle società - CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti - SEZIONE I Determinazione della base imponibile
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
TITOLO II - Imposta sul reddito delle società - CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti - SEZIONE I Determinazione della base imponibile
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