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Questo articolo è stato pubblicato il 02 luglio 2012 alle ore 06:42.
anche contabilmente il credito dal proprio bilancio.
La cessione, con corrispettivo inferiore al valore nominale del credito, costituisce una perdita su crediti per la quale devono essere dimostrati gli elementi certi e precisi
o si può parlare di minusvalenza da realizzo automaticamente deducibile?
La giurisprudenza e la prassi amministrativa ritengono che la cessione del credito, anche pro soluto, sia un atto realizzativo per il quale, comunque, vadano dimostrati
gli elementi di definitiva inesigibilità del credito al fine
di poter dedurre la perdita. La tesi è opinabile;
anche volendo aderire a questo orientamento, si ritiene possibile sostenere con ragionevolezza che gli elementi certi e precisi sussistono se la cessione è avvenuta
nei confronti di un soggetto non appartenente al gruppo non localizzato in un Paese black list.
4
I piccoli importi
si scontano senza
azioni esecutive
Un'impresa fornitrice di servizi ha in bilancio alcuni crediti commerciali di modesto importo per i quali vorrebbe procedere alla deduzione ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del Tuir in quanto ritiene che la perdita possa essere considerata definitiva. Non intende, tuttavia, esperire alcuna azione esecutiva di recupero
al fine di evitare di sostenere ulteriori costi che potrebbero risultare anche maggiori dell'importo dei crediti.
L'amministrazione finanziaria ha chiarito che in caso
di crediti commerciali di modesto importo, il creditore, per la deducibilità della perdita, può prescindere
dalla dimostrazione di rigorose prove formali in quanto intraprendere azioni esecutive di recupero del credito potrebbe risultare antieconomico. In tal caso, è sufficiente dimostrare, magari mediante un preventivo, che il costo delle attività di recupero è uguale o maggiore dell'importo del credito da recuperare.
5
Rinunce ai crediti
a rischio controlli
Un'impresa intende rinunciare a un credito nei confronti di un cliente in quanto ritiene che ciò possa aiutarla
a non interrompere i rapporti commerciali
con il medesimo. Il credito, quindi, verrà stralciato dal bilancio in quanto giuridicamente non più di "proprietà" del creditore. Tale comportamento può determinare, senza alcun rischio di contestazioni da parte degli organi accertatori, la deducibilità della perdita su crediti?
La rinuncia a un credito, così come la remissione del debito, costituisce un atto unilaterale che può essere "aggredito" dall'amministrazione finanziaria che, tendenzialmente, considera tali eventi come antieconomici. In tal senso,
si è in presenza di una liberalità che risulta indeducibile fiscalmente. È quindi necessario dimostrare che tale atto
di rinuncia sia invece inerente all'attività d'impresa
e che risponda, comunque, a una logica economica.
Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
TITOLO II - Imposta sul reddito delle società - CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti - SEZIONE I Determinazione della base imponibile
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
TITOLO II - Imposta sul reddito delle società - CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti - SEZIONE I Determinazione della base imponibile
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