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Questo articolo è stato pubblicato il 03 luglio 2012 alle ore 06:40.

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La circolare 28/E del 2012 non contiene particolari informazioni aggiuntive sull'applicazione dell'imposta sulle attività finanziarie all'estero (Ivafe) rispetto a quelle già desumibili dal provvedimento del direttore delle Entrate del 5 giugno scorso.
Viene confermato che sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta le attività finanziarie detenute all'estero ma amministrate da intermediari finanziari italiani (i quali applicano l'imposta di bollo ordinario) e, rispetto al provvedimento, viene ulteriormente chiarito che sono escluse le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.
Rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'Ivafe anche i dipendenti pubblici che lavorano all'estero e i frontalieri che sono esonerati dalla compilazione del modulo RW. Particolare attenzione è dedicata alle polizze di assicurazioni con compagnie non residenti. Se la compagnia ha esercitato la facoltà di applicare l'imposta sostitutiva sui proventi ai sensi dell'articolo 26 ter del Dpr 600/73,la polizza si considera detenuta in Italia, come pure nel caso in cui sia affidata in amministrazione a una fiduciaria residente o ad un altro intermediario residente. In questi casi viene applicata l'imposta di bollo ordinario, dalla compagnia o dall'intermediario residente, alla scadenza del contratto o al riscatto della polizza. La circolare precisa che qualora il contratto di amministrazione con la fiduciaria residente o con l'intermediario residente venga interrotto, la compagnia o gli intermediari devono versare l'imposta di bollo determinata per ciascun anno ed accantonata fino a tale data e, una volta interrotto il rapporto di intermediazione, la polizza si considera detenuta all'estero e deve essere corrisposta l'Ivafe. Pertanto, il contribuente dovrà compilare al riguardo il quadro RM del modello Unico PF ed è altresì tenuto a indicare tali attività nel modulo RW del predetto modello.
Per quanto riguarda la base imponibile viene riprodotto il provvedimento dell'Agenzia. Con alcuni chiarimenti, tra cui quello che per i conti correnti e libretti, detenuti in Europa o nei paesi See che danno lo scambio d'informazioni, l'imposta fissa di 34,20 euro va calcolata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuto all'estero dal contribuente e l'imposta fissa, per i conti cointestati, è rapportata in base, non solo al periodo, ma anche alla percentuale di possesso, circostanza di cui non tutti i software in commercio tengono conto; l'imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a euro 5.000.
La circolare spiega che, a tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all'estero dal contribuente «presso il medesimo intermediario» a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d'imposta. Con ciò, forse si intende dire che si deve effettuare una media dei saldi di tutti gli estratti conto e libretti intrattenuti con lo stesso intermediario senza ponderare i dati con il periodo di detenzione. Nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, per il calcolo del limite di 5000 euro, si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota al medesimo contribuente. Si neutralizzanti i conti con giacenza media annuale di valore negativo. È importante la precisazione che nel caso in cui operi l'esenzione collegata alla soglia di 5.000 euro, i dati relativi ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti nei predetti Paesi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, fermo l'eventuale obbligo di compilazione del modulo RW.
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