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Questo articolo è stato pubblicato il 03 luglio 2012 alle ore 16:30.

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Arriva anche su internet e sul digitale senza supporto fisico il diritto a rivendere un prodotto usato.
È questo il senso di una sentenza della Corte di giustizia europea (causa C-128/11), della quale viene data notizia oggi. Il caso contrappone la nota multinazionale del software Oracle e Usedsoft e la sentenza è favorevole a quest'ultima.

Usedsoft è un'impresa tedesca che commercializza licenze di software Oracle, la quale l'aveva portata di fronte ai giudici per via di una pratica che giudicava dannosa al proprio business.
I clienti della UsedSoft, non ancora in possesso del software Oracle, lo scaricano direttamente dopo aver acquistato una licenza "usata", dal sito Internet della Oracle. I clienti che dispongono già di tale software possono poi acquistare, a titolo complementare, una licenza o una quota della licenza per utenti supplementari.

La questione è arrivata al Bundesgerichtshof (Corte suprema federale, Germania), che chiamato a pronunciarsi sulla controversia in ultimo grado, si è rivolto alla Corte di giustizia affinché questa interpreti, in tale contesto, la direttiva relativa alla protezione giuridica dei programmi per computer.

La direttiva stabilisce con la vendita di un programma il titolare di diritto d'autore esaurisce il diritto di distribuzione di tale copia all'interno dell'Unione. Finora il principio si è applicato ai prodotti con supporto fisico e ha significato per esempio che è possibile rivendere il proprio dvd di un videogame senza violare il diritto d'autore.
Oracle sostiene però che questo principio non si applica alle licenze per programmi scarica da internet.

La Corte ha invece stabilito che «il principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione opera non solo quando il titolare del diritto d'autore commercializza le copie del proprio software su un supporto informatico tangibile (CD ROM o DVD), bensì parimenti quando le distribuisce mediante download dal proprio sito Internet», si legge nella nota della Corte di Giustizia UE.

Il contratto di licenza che riconosce al cliente il diritto di utilizzare una copia per una durata illimitata implica quindi la cessione del diritto di proprietà della copia. «Conseguentemente, anche se il contratto di licenza vieta una successiva cessione, il titolare del diritto non può opporsi alla rivendita della copia».

Ovviamente s'intende che il primo acquirente di licenza perde il diritto all'uso, una volta che lo rivende: proprio come avverrebbe con un cd o un dvd, quando rivendiamo la copia originale usata (venderne una copia sarebbe illegale).

Non è possibile quindi vendere solo parte delle licenze ottenute dal titolare dei diritti. Per esempio, il contratto di licenza dei prodotti Oracle consentono a un massimo di 25 utenti di utilizzare il prodotto. L'acquirente non può rivenderlo a terzi mentre continua a utilizzare la licenza su suoi computer, sfruttando il limite di 25 utenti.
In altre parole non si può "scindere la licenza" e rivenderla parzialmente.

L'acquirente iniziale «è tenuto, al momento della rivendita, a rendere inutilizzabile la copia scaricata sul proprio computer», quindi.
«Il nuovo acquirente della licenza di utilizzazione, quale il cliente della UsedSoft, può procedere, in quanto legittimo acquirente della copia corretta ed aggiornata del programma di cui trattasi, al download della copia stessa dal sito Internet del titolare del diritto d'autore», spiega la nota.
«È una sentenza importante. Per la prima volta si affronta il tema della rivendita di software che può essere scaricato da internet e dei relativi aggiornamenti», spiega Fulvio Sarzana, avvocato tra i massimi esperti di diritti digitali.

«Il tema peraltro è stato già affrontato dal tribunale di Milano del 3 giugno 2002 in cui si afferma che, presentando la licenza d'uso le caratteristiche proprie della compravendita, anche a questa va applicato il principio dell'esaurimento del potere di controllo da parte dell'autore di ogni ulteriore vendita successiva alla prima», spiega. È un altro passo verso l'adattamento dei paletti del diritto d'autore alla liquidità di internet.

La Corte Ue fa comunque notare che le sue sentenze non risolvono le relative controversie nazionale. «Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile». D'ora in avanti se ne vedranno gli effetti quindi in tutte le cause nell'Unione Europea.

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