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Questo articolo è stato pubblicato il 06 luglio 2012 alle ore 06:41.

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L'attesa non è andata delusa, le modifiche introdotte dal decreto di «efficientamento» delle dismissioni 87/2012 ridisegnano il quadro del processo di valorizzazione degli immobili pubblici. Prima del decreto «efficientamento», la politica statale si basava su un «fondo centrale» da istituirsi da parte della Sgr (in via di costituzione) del ministero del l'Economia per investire principalmente nei «fondi locali» promossi dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni. Il sistema ora si triplica. Al «fondo centrale» (o fondo di fondi), si affiancano ora quelli che possono essere definiti «fondo diretto» (che consente allo Stato un'azione più incisiva) e «fondo difesa» (specializzato sul demanio militare).
Del primo dice il comma 8-ter aggiunto all'articolo 33 del Dl 98/2011, per cui la Sgr del Mef «promuove (...) la costituzione di uno o più fondi (...) a cui trasferire o conferire immobili dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali». Al «fondo diretto possono essere conferiti sia i beni delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato», sia quelli demaniali di prevista cessione gratuita a Comuni, Province e Regioni (purché ne facciano richiesta al Demanio) sia quelli già di proprietà degli enti territoriali.
Il «fondo difesa» è promosso sempre dalla Sgr del ministero perché vi siano «apportati o conferiti gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dalla Difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione». L'individuazione dei beni deve intervenire con uno o più decreti da emanarsi il primo entro il prossimo 26 agosto. Il 30% dei ricavi va alla Difesa, il resto ad abbattere il debito pubblico.
Solo gli enti locali privi di debito possono utilizzare le nuove risorse per spese di investimento. I Comuni potranno utilizzare i ricavi prodotti dai «fondi locali» anche per le spese correnti, salvo il rispetto del patto di stabilità. Sempre per questi ultimi fondi, il Dl introduce due novità di grande interesse per il mercato. La prima è che all'equity del «fondo centrale» (o fondo di fondi) ora possono accedere anche i fondi promossi dai privati e a cui gli enti locali partecipano trasferendo o conferendo i loro immobili (secondo il testo originario dell'articolo 33 erano invece «fondi locali» solo quelli promossi da Comuni, Province e Regioni).
Da evidenziare la previsione per cui agli enti locali «possono portare proposte di valorizzazione anche soggetti privati» secondo le modalità del Codice dei contratti pubblici. La disposizione parrebbe consentire il coinvolgimento delle Sgr nell'impostazione dei progetti di valorizzazione dei beni attraverso l'utilizzo del modello del project financing, che assicura al proponente la prelazione sullo sviluppo dell'iniziativa o la copertura delle spese affrontate per la predisposizione del progetto messo a gara.
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