Documento, il comunicato del Consiglio dei ministri nella spendig review
6 luglio 2012
8. G. Riduzione della spesa degli enti territoriali
Un capitolo ulteriore riguarda gli enti territoriali. Si riducono di 700 milioni di euro per l'anno 2012 (e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013) i trasferimenti dello Stato alle Regioni a statuto ordinario, escludendo dalla riduzione le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale. La ripartizione tra le Regioni di tale riduzione sarà determinata dalla Conferenza Stato-Regioni, considerando la virtuosità e gli eccessi di spesa di ciascuna Regione rilevati dal Commissario straordinario per la spesa pubblica, Enrico Bondi;
Analoghe misure sono previste nei confronti dei Comuni e delle Province. Per questi la Conferenza Stato Citta provvede alla ripartizione della riduzione dei trasferimenti. Per i Comuni la riduzione è pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Per le Province la riduzione è di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2013.
La partecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica avviene, secondo modalità stabilite in attuazione dei rispettivi statuti, per un importo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2014 (prevedendo, in fase di prima applicazione, un accantonamento annuale a valere sulla compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni).
Inoltre, si riduce ulteriormente il limite entro cui gli enti territoriali possono procedere alla spesa per assunzione di personale e si pone il divieto per le Province di assumere personale a tempo indeterminato, fino a che non sarà data attuazione alla riduzione e razionalizzazione delle Province stesse.
A partire dal 1° gennaio 2011 i crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce l'apposita certificazione e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. Viene ora previsto che qualora la Regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versino all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione le somme sono recuperate mediante riduzione delle risorse dovute, a qualunque titolo, dallo Stato all'ente territoriale inadempiente.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Permalink
Ultimi di sezione
-
Fisco
Dichiarazioni Iva, la check list dei controlli - Attenzione alle operazioni con l'estero
di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri
-
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
Transfer pricing con rischi penali minimi
di Antonio Iorio
-
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Cassa integrazione al massimo per 24 mesi
di di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone
-
PARLAMENTO E GIUSTIZIA
Meno vincoli sulle società tra avvocati
di Carmine Fotina e Giovanni Negri
-
FISCO E CONTABILITÀ
Dalla Cassazione via libera alla Tari differenziata per i bed & breakfast
di Pasquale Mirto
-
lavoro
Aiuto personalizzato per chi perde il posto