Documento, il comunicato del Consiglio dei ministri nella spendig review
6 luglio 2012
6. E. Società pubbliche e in house
Un capitolo importante del decreto per la revisione della spesa pubblica fa riferimento all'articolazione complessiva della macchina dello Stato, incidendo in particolare sulle società pubbliche. Le misure principali sono le seguenti:
vengono previste disposizioni sulla composizione dei consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica. I CDA di queste società dovranno essere composti da non più di tre membri. Di questi, due devono essere dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, in caso di società a partecipazione diretta; oppure due dipendenti della società controllante, per le società a partecipazione indiretta. Il terzo componente ha funzioni di presidente e amministratore delegato. Viene, comunque, consentita la nomina di un amministratore unico;
è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di detenere partecipazioni in società controllate, direttamente o indirettamente che abbiano conseguito per l'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90%. Le società a partecipazione totalitaria verranno sciolte entro il 31 dicembre 2013, ovvero, in caso di mancato scioglimento, non potranno ricevere affidamenti diretti di servizi;
a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di convenzioni, da enti di diritto privato soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria. In tal caso gli enti privati non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con la finalità di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica;
dalla data di entrata in vigore del decreto (e fino al 31 dicembre 2015) i limiti per le assunzioni previsti per le società controllanti si applicano anche alle società controllate inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione;
sempre dalla data di entrata in vigore del decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica e le amministrazioni statali;
al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni devono acquisire sul mercato di beni e servizi mediante le procedure concorrenziali previste dal codice appalti;
dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa comunitaria per la gestione in house, a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto di affidamento sia pari o inferiore a 200mila euro annui.
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