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Questo articolo è stato pubblicato il 09 luglio 2012 alle ore 06:43.

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Sulle fatture per operazioni inesistenti occorre distinguere tra la falsità oggettiva (operazione mai posta in essere, che non esiste in rerum natura) e falsità soggettiva, relativa a operazioni effettuate da soggetti diversi rispetto a quelli che hanno emesso il documento fiscale.
Nel caso di contestazione da parte dall'amministrazione finanziaria sull'inesistenza di operazioni, la difesa del contribuente, in sede di eventuale contenzioso, si concentra sul l'onere della prova, nella ricerca cioè di ogni elemento idoneo a dimostrare l'effettività dell'operazione posta in essere tra le parti. Eccezioni di diritto, quindi, ma anche specifiche contestazioni di merito con attenta disamina dei fatti.
Inoltre, il tema della deducibilità dei «costi da reato» è stato di recente affrontato dall'articolo 8 del decreto 16/2012 convertito dalla legge 44/2012 che ha previsto la deducibilità delle fatture soggettivamente inesistenti. Se, pertanto, la fattispecie dovesse essere qualificata come «inesistenza soggettiva», appare possibile l'applicazione dello ius superveniens.
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Sul n. 7-8/2012 di «Guida ai controlli fiscali» L'approfondimento sulle operazioni soggettivamente inesistenti
www.ilsole24ore.com/gx Il fac-simile per ricorrere contro le contestazioni del fisco

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legge 2 marzo 2012 , n. 16
Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2012, n. 52


Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento [Decreto fiscale]
Convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, L.26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012

TITOLO II Efficientamento e potenziamento dell'azione dell'amministrazione tributaria - Capo II Potenziamento - Sezione I Accertamento

TAG: Fisco

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