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Questo articolo è stato pubblicato il 09 luglio 2012 alle ore 06:43.

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PRO CONTRIBUENTE
L'ONERE DELLA PROVA
Nell'ipotesi in cui la documentazione sia apparentemente regolare e che l'amministrazione finanziaria sostenga che l'operazione documentata nella fattura formalmente corretta sia inesistente, ovvero che la fattura sia ideologicamente o materialmente falsa, il relativo onere della prova è attribuito all'ufficio impositore.
Cassazione 12 maggio 2011,
n. 10414
DISTRUZIONE DEI DOCUMENTI
La pretesa di sottrarsi al pagamento dell'Iva dovuta su fatture emesse per operazioni inesistenti va riconosciuta fondata allorché il soggetto che ha emesso la fattura ha, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdite di entrate fiscali riuscendo a farsi restituire e a distruggere le fatture prima del loro uso da parte del destinatario.
Cassazione 13 ottobre 2011,
n. 21110
IL CONDONO
In tema di condono fiscale, la definizione agevolata delle pendenze in materia di Iva è ammissibile, in mancanza di limitazioni, anche in caso di fatturazione di operazioni inesistenti, non risultando dalla legge limitazioni al riguardo.
Cassazione 16 maggio 2012,
n. 7675
CONTRO IL CONTRIBUENTE
LA DIMOSTRAZIONE
A seguito della contestazione formulata dall'amministrazione finanziaria circa l'inesistenza di operazioni e della relativa indebita detrazione d'imposta ai fini dell'Iva, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la correttezza del proprio operato servendosi all'uopo dei documenti e scritture contabili.
Cassazione 26 maggio 2008,
n. 13482
LA DEFINIZIONE
La definizione di operazione soggettivamente inesistente ai fini dell'applicazione della disciplina sanzionatoria penale corrisponde all'operazione obiettivamente non intercorsa fra i soggetti indicati nella fattura o in un altro documento fiscale equipollente.
Cassazione 23 gennaio 2009,
n. 3203
I PAGAMENTI REGISTRATI
Nell'ambito della contestazione dell'inesistenza soggettiva delle operazioni imponibili non assume rilievo dirimente l'avere gli operatori assolto e registrato i pagamenti, in quanto l'apparente regolarità della forma non osta all'accertamento della fittizietà delle operazioni ed all'esigenza per il contribuente di dimostrare l'effettività delle relazioni economiche e del correlativo diritto alla detrazione dell'imposta assolta.
Cassazione 26 febbraio 2010,
n. 4750
IL TERZO INCONSAPEVOLE
Il contribuente committente-cessionario al quale sia contestata la detrazione dell'Iva, anche se pagata, relativa a operazioni inesistenti, ha l'onere di conoscere che il venditore-prestatore è autore di un'operazione in frode all'Iva. Se intende vedersi riconosciuto il diritto di detrarre l'Iva ha l'onere di dimostrare che è incolpevole la sua ignoranza di aver partecipato a un'operazione in frode all'Iva.
Cassazione 21 gennaio 2011,
n. 1364
L'ASSERITA REGOLARITÀ
Se l'amministrazione finanziaria fornisce validi elementi di prova per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni. Pertanto, non è sufficiente invocare la regolarità delle annotazioni contabili perché tale condotta è di regola alla base dei documenti emessi per operazioni inesistenti.
Cassazione 22 settembre 2011,
n. 19332
PRECISI RISCONTRI
La contestazione dell'operazione imponibile soggettivamente inesistente deve essere superata con la dimostrazione, attraverso precisi riscontri, da parte del cessionario della propria qualità rispetto all'altruità della fatturazione, non essendo decisivi il pagamento o l'intervenuta consegna.
Cassazione 11 aprile 2011,
n. 8132
LA FONTE DELLA DETRAZIONE
Se l'amministrazione contesta l'indebita detrazione di fatture - in quanto relative a operazioni inesistenti - e fornisce attendibili riscontri indiziari sull'inesistenza delle operazioni fatturate, il contribuente deve dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili.
Cassazione 7 marzo 2012,
n. 3522

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