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Questo articolo è stato pubblicato il 14 luglio 2012 alle ore 08:19.

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«Ricomincio da tre», non vale per le associazioni in partecipazione. Per la riforma del mercato del lavoro, infatti, ogni azienda può avere solo tre associati che apportano anche lavoro; in caso contrario, tutti gli associati presenti in azienda (sempre che apportino anche lavoro) sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Poche righe di modifica al Codice civile (articolo 2549), apportate dal comma 28, dell'articolo 1, della legge 92/2012, sono bastate per ridisegnare il quadro dell'associazione in partecipazione, secondo cui l'associante riconosce all'associato una percentuale di partecipazione all'utile, a fronte del suo apporto che può essere anche lavorativo; inoltre, l'associato acquisisce il diritto al controllo della gestione (almeno della parte a cui collabora) e a ricevere un rendiconto dell'affare (se unico) o annuale se il contatto abbraccia più annualità.

L'intervento energico della riforma Fornero limita ora a tre gli associati (anche lavoratori) occupati nella stessa attività e ciò vale a prescindere dal numero degli associanti. La legge precisa che gli associati sotto osservazione, sono quelli «impegnati in una medesima attività». È opportuno tenerne conto, in particolare se il committente svolge la stessa attività, in luoghi diversamente dislocati. Si pensi, per esempio, a una catena di negozi. La presunzione scatta quando si superano i 3 associati (che apportano anche lavoro) a prescindere dal punto vendita ove sono occupati, sempre che l'attività svolta sia la stessa. Ciò che fa scattare la trasformazione (di tutti gli associati e non solo dal 4° in poi), dunque, è il fatto che più di 3 soggetti siano impegnati a lavorare a una medesima attività. La penalizzazione non si applica se le parti (associante e associato) sono coniugi o parenti (entro il 3° grado) o affini (entro il 2° grado). Solo i contratti che risulteranno già certificati alla data del 18/7 potranno continuare a mantenere le vecchie regole sino alla loro cessazione. Si può dedurre dalla lettura della norma che ai contratti stipulati anche a tempo indeterminato (senza scadenza), certificati (articolo 75 Dlgs 276/03), la nuova regola non si applichi e quindi non rientrano nel computo dei 3 rapporti, il cui superamento fa scattare per tutti la trasformazione. I contratti stipulati dal 18/7 ricadranno totalmente nella nuova, più stringente, disciplina. La legge prevede, inoltre, una presunzione legale secondo cui i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, avviati e condotti in assenza di un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili oppure omettendo di consegnargli il previsto rendiconto contabile, sono automaticamente convertiti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (salvo prova contraria). Di conseguenza, viene abrogato il comma 2, dell'articolo 86, del Dlgs 276/03, ritenuto superato. La stessa presunzione legale si applica se il lavoro svolto dall'associato non è qualificato, vale dire non consta di competenze teoriche di grado elevato oppure di specifica esperienza conseguita attraverso il lavoro (condizioni che devono essere opportunamente comprovate). In tal senso la certificazione del rapporto potrebbe essere d'aiuto evidenziare l'esistenza della qualificazione. Al verificarsi delle circostanze descritte, la conversione dei rapporti, potrà avvenire in sede di verifica ma potrebbe anche essere lo stesso lavoratore ad attivarsi nei confronti dell'associante.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo 18 luglio: resta pochissimo tempo per mettere in regola i contratti non certificati. Sul punto è bene chiedersi se la data di presentazione dell'istanza di certificazione (che poi andrà a buon fine) potrebbe valere per l'esclusione. Sui contratti di associazione che sopravviveranno peserà, comunque, il progressivo aumento dei contributi pensionistici previsto per la gestione separata Inps che, nel 2018, saranno pari al 33% per i soggetti non iscritti ad altre forme assicurative e al 24% per gli iscritti.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Codice civile
Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79


Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]

LIBRO QUINTO. Del lavoro - TITOLO SETTIMO. Dell'associazione in partecipazione


Decreto legislativo 10 settembre 2003 , n. 276
Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235 - Supplemento Ordinario , n. 159


Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. [Riforma Biagi]

TITOLO VIII Procedure di certificazione - CAPO I Certificazione dei contratti di lavoro


Decreto legislativo 10 settembre 2003 , n. 276
Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235 - Supplemento Ordinario , n. 159


Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. [Riforma Biagi]

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali

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