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Questo articolo è stato pubblicato il 23 luglio 2012 alle ore 06:41.
Dal 2011 è possibile «correggere» la ripartizione delle spese sostenute dai comproprietari per la ristrutturazione edilizia, anche dopo l'emissione della fattura. L'apertura è contenuta nella circolare 20/E/2011.
L'Agenzia si è pronunciata in risposta a un quesito di un contribuente che chiedeva appunto di portare in detrazione la quota di spese di ristrutturazione effettivamente sostenute per l'appartamento in comproprietà con il coniuge, anche se di fatto le fatture e il bonifico, per semplicità, riportavano solo i dati dell'altro coniuge. La risposta dell'Agenzia è stata positiva.
Si legge nella circolare che si deve ritenere che anche nel caso in cui la fattura e il bonifico «siano intestati ad un solo comproprietario mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetti anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta».
Quindi anche chi dimentica di valutare fin dall'inizio con attenzione la capienza fiscale del bonus può «correre ai ripari».
Facciamo un esempio concreto: ipotizziamo che nel sostenere spese di ristrutturazione di una villetta per 80mila euro, i coniugi comproprietari dell'immobile decidano, magari per semplicità, di fare intestare fatture e relativi bonifici a uno solo di essi. In sede di dichiarazione dei redditi, si accorgono che il coniuge intestatario delle spese di ristrutturazione ha capienza Irpef pari a tremila euro, insufficiente ad accogliere l'intera somma detraibile, pari a 4mila euro annuali (80.000/10*50%).
Se il coniuge non intestatario delle spese presenta una capienza Irpef di almeno mille euro potrà portare in detrazione la propria parte di spese sostenute «purché venga annotato sulla fattura il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima» (circolare 34/E/2008).
I due coniugi dovranno quindi dichiarare chi ha sostenuto le spese, inserendo il secondo codice fiscale, e in quale percentuale, annotando il tutto sul documento di spesa.
Attenzione: quanto dichiarato il primo anno di godimento della detrazione non deve essere modificato negli anni successivi perché se si modificasse la propria percentuale di detrazione diminuendola, occorrerebbe ravvedere la posizione degli anni precedenti, restituendo la detrazione goduta con relativi interessi e sanzioni (articolo 2, comma 8, Dpr 322/1998).
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