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Questo articolo è stato pubblicato il 26 luglio 2012 alle ore 06:42.

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«Il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione del l'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato». L'emendamento al decreto Sviluppo, approvato ieri alla Camera, consente questa "deroga" all'ordinario regime dell'Iva per cassa, in virtù di una dichiarazione a verbale allegata alla direttiva 2010/45/ Ue – come conferma il Dipartimento delle Finanze –. Pertanto i cessionari o i committenti (soprattutto di grandi dimensioni ovvero anche se con volume d'affare inferiore a due milioni di euro qualora abbiano optato per il sistema tradizionale) possono effettuare subito la detrazione. Quindi, senza essere obbligati a effettuare in precedenza alla detrazione il relativo pagamento.
La dichiarazione a verbale fu voluta da alcuni paesi in cui prevaleva questa prassi e risponde all'esigenza di rendere ancora più equilibrato il nuovo sistema dell'Iva per cassa in funzione di tutte le tipologie di azienda in una fase economica quanto mai difficile.
Viceversa, con l'emendamento recepito nel testo del Dl 83 del 2012, in esecuzione alla facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/Ue del Consiglio, del 13 luglio 2010, resta confermato che «per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti (...), l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione del l'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi».
Dunque, per le imprese di medio-piccole dimensioni resta aperta la facoltà di accedere alla cosiddetta Iva per cassa, il regime già previsto dall'articolo 7 del Dl 185/2008, che permette di posticipare il versamento dell'Iva al momento del pagamento della fattura da parte del cessionario, di modo che il contribuente non debba accollarsi l'onere finanziario del l'esborso anticipato dell'Iva in attesa di ricevere il pagamento del proprio cliente. Parallelamente, però, al cessionario è preclusa la possibilità di detrarre l'imposta fino a che non abbia provveduto a saldare il proprio debito.
Finora questo regime si applicava agli operatori con volume d'affari non superiore a 200mila euro, limite d'ora in avanti elevato a due milioni di euro.
L'ampliamento di questa chance è quanto mai propizia vista la crisi di liquidità e il rallentamento dei pagamenti provocato dall'avversa congiuntura. Tuttavia, si poneva il problema di non farne subire gli effetti alle imprese di dimensioni superiori le quali si sarebbero trovate nella condizione di non poter detrarre subito, prima del pagamento, l'Iva "fatturata" dai fornitori che avessero scelto di aderire al regime del cash accounting nel quale vige appunto il principio - esplicitato dall'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE - per cui la detrazione sorge quando l'imposta (detraibile) diventa esigibile.
Per sopperire a questo disallineamento in sede comunitaria si è deciso di approvare una sorta di protocollo allegato alla direttiva 45/10 che ha ammesso la deroga, per cui l'acquirente può detrarre non necessariamente previo pagamento della prestazione. Questa regola rende del tutto neutra l'Iva nelle contrattazioni commerciali, anche se non produce l'effetto, come avviene con il regime in vigore, di stimolare il pagamento del cessionario. Inoltre, se il cessionario non paga entro un anno l'Iva diventa comunque esigibile a meno che il cessionario non sia sottoposto a procedura concorsuale.
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Il testo della norma
Pubblichiamo il testo dell'emendamento al decreto sviluppo votato ieri alla Camera e relativo alle modifiche del regime dell'Iva per cassa.
ARTICOLO 32-BIS
(Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa)
1. In esecuzione alla facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legge 29 novembre 2008 , n. 185
Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280 - Supplemento Ordinario , n. 263


Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 L. 28.01.2009, n. 2

Titolo II Sostegno all'economia

Prassi

Agenzia delle Entrate Risoluzione 29 luglio 2008, n.321/E

Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. - IVA. Esercizio del diritto alla detrazione.


Agenzia delle Entrate Risoluzione 29 luglio 2008, n.321/E

Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. - IVA. Esercizio del diritto alla detrazione.

Periodico

BDC RISPONDE Edizione del 20 gennaio 2011, n. 18427

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