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Questo articolo è stato pubblicato il  26 luglio 2012 alle ore 06:41.
 
Se si vogliono migliorare i rapporti tra fisco e contribuente, è fondamentale che venga riconosciuto un principio di grande civiltà giuridica: quello della rettifica della dichiarazione a favore del contribuente.
 
La Corte di cassazione a Sezioni unite nel 2002 (sentenza 15063) ha stabilito che un sistema legislativo che non consentisse la rettificabilità della dichiarazione anche nelle ipotesi di favore per il contribuente darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito e, quindi, non compatibile con il principio costituzionale di capacità contributiva. Nell'ordinamento convivono due norme: una (articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998), che stabilisce la possibilità di rettificare la dichiarazione nei medesimi termini in cui l'amministrazione può eseguire l'azione di accertamento. La norma non distingue tra ipotesi a favore o a sfavore del contribuente: viene fatto solo riferimento alle sanzioni, il che non esclude che il contribuente possa emendare a suo favore la dichiarazione andando incontro a sanzioni, ovviamente "fisse" (generalmente da 258 a 2.065 euro).
 
L'altra norma (articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998) prevede che la dichiarazione a favore del contribuente possa essere presentata entro il termine della dichiarazione successiva, con la possibilità che il credito che ne emerge possa essere compensato.
 
Il distinguo è proprio questo: presentando la dichiarazione a favore entro l'anno successivo il contribuente può utilizzare in compensazione il credito (e non ha sanzioni), mentre presentandola entro i termini dell'accertamento la compensazione non è possibile. In questi termini si è recentemente pronunciata la Corte di cassazione, con la sentenza n. 5399/2012.
 
Per esemplificare occorrerebbe evitare, quindi, di costringere il contribuente a presentare l'istanza di rimborso dopo il termine della dichiarazione successiva. Istanza a cui segue generalmente un rifiuto, che porta a un inutile e snervante contenzioso.
 
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Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 , n. 322 
Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1998, n. 208 
Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita` produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.662 
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