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Questo articolo è stato pubblicato il 04 agosto 2012 alle ore 11:14.

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L'accesso alle libere professioni cambia sotto la spinta della normativa comunitaria, che impone esigenze di uniformità sia nei titoli di studio sia nei successivi aspetti "imprenditoriali" (qualità, informazione e tutela del consumatore, pubblicità, assicurazione).

L'accesso (articolo 2 del Dpr di riforma approvato ieri) è oggetto di disposizioni particolari: una volta iscritto in un albo, il professionista è libero di operare, purché rispetti generali limiti di preparazione e di correttezza. L'accesso alla professione si fonda infatti sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico, del professionista.
Il numero chiuso vige solo per alcune professioni (notai, farmacisti), ma per particolari ragioni di interesse pubblico (come la tutela della salute) che esistono anche nell'accesso ad alcune facoltà universitarie (come medicina). L'accesso agli albi nazionali deve inoltre essere coerente agli standard comunitari, escludendo discriminazioni basate sulla nazionalità o sull'ubicazione della sede della società professionale.
Restano l'esame di Stato (previsto dall'articolo 33 della Costituzione) e la possibilità di limitazioni in presenza di condanne penali o disciplinari irrevocabili. I vari albi locali saranno unificati sotto l'aspetto anagrafico, per consentire che dei provvedimenti disciplinari subiti resti traccia anche in caso di trasferimento di sede .

Il tirocinio è ridotto da pluriennale a 18 mesi (massimo) e per sei mesi può essere svolto durante il corso di studio per la laurea, sulla base di convenzioni tra Consigli nazionali degli Ordini e ministero dell'Università. Pur non essendo configurabile come rapporto di lavoro subordinato, il tirocinio va accompagnato dalla corresponsione di un equo indennizzo (articolo 9, comma 4 Dl 1/2012). Gli Ordini cureranno l'effettivo svolgimento dell'attività formativa del tirocinante e l'adeguamento costante della preparazione, in funzione della garanzia di serietà e adeguatezza del servizio professionale da prestare (articolo 6). Il tirocinio è obbligatorio per i soli ordinamenti professionali che lo prevedano.
Per gestire un tirocinante, il titolare dello studio deve avere cinque anni di anzianità e un tetto di tre praticanti contemporanei (salva possibilità di deroga dal consiglio dell'ordine o collegio). Le professioni che prevedevano un periodo inferiore ai 18 mesi possono concordare un periodo di tirocinio durante gli studi universitari, mentre rimane immutato il periodo di 18 mesi previsto, in sede comunitaria, per l'iscrizione nel registro dei revisori legali. Il tirocinio può essere svolto, per un periodo non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi, o, per tutta la sua durata, presso pubbliche amministrazioni, previo convenzionamento. Ferma la verifica di effettività e serietà, il tirocinio può essere svolto anche in costanza di rapporto di pubblico impiego o di rapporto di lavoro subordinato privato, purché sussista compatibilità di orari e modalità di svolgimento.

È poi prevista la soggezione dei praticanti alle norme deontologiche dei professionisti abilitati ed al medesimo regime disciplinare. In alternativa alla pratica svolta presso lo studio professionale, vi può essere la frequenza con profitto di specifici corsi di formazione professionale organizzati dagli Ordini o Collegi, nonché da associazioni o enti autorizzati dai Consigli nazionali con intervento del ministro vigilante. I corsi di formazione possono essere organizzati da soggetti diversi anche dalle associazioni professionali e correlativamente i Consigli nazionali degli Ordini o Collegi, previo parere favorevole del ministro vigilante, emanano un regolamento attuativo concernente: a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione (con l'obiettivo espresso di garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa); b) i contenuti formativi essenziali; c) la durata minima dei corsi con carico didattico minimo non inferiore a duecento ore; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione, nonché per la verifica intermedia e finale del profitto, affidate ad una commissione di professionisti o docenti universitari in modo da garantire omogeneità di giudizio sull'intero territorio nazionale.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Prassi

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Delibera 9 maggio 2012, n.3

Applicazione della durata di 18 mesi di tirocinio ex d.l. n. 1/2012 - Determinazioni


Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Delibera 30 maggio 2012, n.14

Applicazione della durata di 18 mesi di tirocinio ex d.l. n. 1/2012 - Determinazioni

Periodico

Guida al Diritto Edizione del 11 febbraio 2012, n. 7 pag. 53

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