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Questo articolo è stato pubblicato il 05 agosto 2012 alle ore 08:15.

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L'abbinamento dei prodotti finanziari a quelli assicurativi è al centro di iniziative legislative e regolamentari contro la prassi degli istituti bancari e finanziari di legare la sottoscrizione di polizze all'erogazione di mutui o finanziamenti. La disintermediazione è un obiettivo promosso e condiviso dalla stessa Antitrust, che si è occupata delle condotte cosiddette leganti di prodotti finanziari e assicurativi sotto un duplice e intrecciato profilo: gli effetti sulla tutela della concorrenza e del mercato e le conseguenze per la difesa degli interessi economici del consumatore.
Mentre è pacifico che l'offerta di prodotti finanziari "connessi" alla stipulazione di una polizza assicurativa si spieghi in un'ottica essenzialmente prudenziale – l'ente erogante il mutuo/finanziamento ha così garanzia dell'adeguatezza patrimoniale del cliente richiedente –, l'abbinamento può sollevare perplessità dal punto di vista antitrust e della protezione del consumatore. Il problema si pone se e nei limiti in cui la pratica:
- si traduca in un ostacolo alla portabilità dei mutui collegati alla polizza assicurativa;
- in uno strumento in grado di interferire sulla trasparenza delle condizioni contrattuali ed economiche applicate nell'erogazione del mutuo/finanziamento;
- determini nel soggetto che assume simultaneamente una doppia veste (cioè intermediario che colloca la polizza ed è beneficiario di quest'ultima) una tale situazione di conflitto di interessi da indurlo ad assumere comportamenti scorretti e comunque lesivi del mercato.
Basta anche che si verifichi uno solo di questi rischi. Proprio per prevenirne alcuni e in particolare per evitare che l'abbinamento renda opache condizioni e modalità del rapporto banca-cliente, è intervenuto il legislatore nel 2012, qualificando come pratica commerciale scorretta la prassi di una banca, di un istituto di credito o un intermediario finanziario consistente nel subordinare l'erogazione di un mutuo o di un finanziamento alla sottoscrizione, dal medesimo ente erogante, di una polizza.
In concreto, in base all'articolo 21, comma 3-bis, del Codice del consumo (introdottovi con il decreto salva Italia), se l'operatore finanziario condiziona l'erogazione di un mutuo alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dall'operatore stesso o all'apertura di un conto corrente presso di lui, ciò realizza un illecito consumeristico e si espone alle relative sanzioni pecuniarie.
Più in particolare, è vietata la condotta che consiste:
- nell'obbligare il cliente (persona fisica o microimpresa), interessato a un mutuo (non solo immobiliare), a sottoscrivere una polizza emessa (cioè intermediata o anche collocata) dalla medesima banca:
- nel presentare l'offerta abbinata (che in quanto tale è opzionale) come obbligatoria o nel falsare la percezione del consumatore medio circa l'esistenza di un obbligo a sottoscrivere una polizza assicurativa.
Viceversa, non commetteranno alcun illecito la banca che vincoli il cliente a sottoscrivere una polizza presso un altro intermediario (che il cliente scelga liberamente tra quelli inseriti in un apposito elenco), promuova l'intermediazione della polizza da abbinare al mutuo – sempre che sia il cliente a chiedere autonomamente una copertura per il mutuo – o proponga al cliente una polizza o l'apertura di un conto.
Poiché la norma introduce un divieto assoluto, per integrare l'illecito non occorre accertare che la condotta si scosti dallo standard di correttezza professionale e abbia alterato il processo decisionale del consumatore: basterà che qualifichi una «pratica commerciale» e come tale esprima un disegno o una modalità operativa uniforme e continua, ripetuta o idonea a ripetersi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA di Valeria Falce

TAG: Mutui

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