Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 13 agosto 2012 alle ore 06:43.
Si può usare la bicicletta per andare al lavoro solo se mancano i mezzi pubblici. A precisarlo, richiamando una pronuncia del 2011, è l'ordinanza n. 7970 della Corte di cassazione depositata lo scorso 18 maggio. La vicenda vede coinvolta una donna che decide di usare la propria bicicletta per recarsi al luogo di lavoro. Durante il percorso la lavoratrice è investita da una autovettura, riportando diverse lesioni. A questo punto, l'Inail nega la domanda di infortunio in itinere, mentre il tribunale accoglie il ricorso della donna. La vicenda arriva in Corte di appello, che dà invece ragione all'istituto assicuratore. In particolare, afferma la corte territoriale, non c'era la necessità di usare il mezzo privato per recarsi al luogo di lavoro. Infatti, il percorso dall'abitazione alla sede della ditta si trovava in pieno centro urbano con la presenza di numerosi mezzi di trasporto pubblico, anche su rotaie, e con transito in corsie preferenziali. Inoltre, la sentenza esclude la necessità dell'uso della bicicletta poiché l'avvalersi del mezzo pubblico, con una percorrenza di circa 30 minuti, avrebbe agevolmente potuto far conseguire alla lavoratrice una maggiore comodità e un minore disagio nel conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari.
Della vicenda si è occupata la Cassazione che, richiamando un precedente e consolidato orientamento, ha rigettato il ricorso della donna. In particolare, con ordinanza n. 22759 del 3 novembre 2011, la Corte ha affermato che l'uso del veicolo privato deve rappresentare una necessità. In sostanza, non vi devono essere soluzioni alternative rappresentate essenzialmente dai mezzi pubblici, tenuto conto che essi rappresentano lo strumento normale per la mobilità delle persone e comportano un minor grado di esposizione al rischio della strada.
Sulla scia di questo ragionamento, la sentenza della Cassazione n. 995/2007 ha sostenuto che il carattere della necessità dell'utilizzo del mezzo proprio deve essere valutato anche in un ottica di bilanciamento tra le esigenze del lavoro e quelle familiari proprie del lavoratore. Infatti, l'utilizzo del mezzo privato che sia improntato a maggiore comodità o a minori disagi per il lavoratore non assume quello spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della società (Cassazione 17167/2006).
In definitiva, la Corte sostiene che la collettività non può gravarsi di spese ricollegabili a cause comportamentali che, non improntate alla necessaria prudenza, non siano funzionalizzate a ridurre i margini di rischio che il prestatore di lavoro incontra nel percorso casa-lavoro. Rischi – conclude la pronuncia – che possono drasticamente ridursi sia con l'utilizzo di mezzi di trasporto più affidabili e sicuri, sia con la percorrenza di itinerari più brevi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Permalink
Ultimi di sezione
-
Fisco
Dichiarazioni Iva, la check list dei controlli - Attenzione alle operazioni con l'estero
di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri
-
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
Transfer pricing con rischi penali minimi
di Antonio Iorio
-
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Cassa integrazione al massimo per 24 mesi
di di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone
-
PARLAMENTO E GIUSTIZIA
Meno vincoli sulle società tra avvocati
di Carmine Fotina e Giovanni Negri
-
FISCO E CONTABILITÀ
Dalla Cassazione via libera alla Tari differenziata per i bed & breakfast
di Pasquale Mirto
-
lavoro
Aiuto personalizzato per chi perde il posto