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Questo articolo è stato pubblicato il 13 agosto 2012 alle ore 06:42.

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Il ricorso cumulativo proposto da più parti contro vari atti impugnabili è ammissibile. A precisarlo è la sentenza 114/12/12 della Ctp Brescia (presidente e relatore Vitali).
La controversia scaturisce da un ricorso proposto contro due differenti avvisi di rettifica e liquidazione per la maggiore imposta di registro notificati a due diversi soggetti. Non si trattava di soggetti solidalmente obbligati (acquirente e venditore) e le maggiori imposte erano state richieste su distinte compravendite, peraltro effettuate in giorni diversi.
Le due rettifiche riguardavano lotti di terreno edificabili ubicati nella stessa zona oggetto del piano attuativo di un Comune, per ognuno dei quali l'ufficio aveva determinato lo stesso maggior valore, rispetto a quanto dichiarato.
I contribuenti hanno così deciso di impugnare con un unico ricorso entrambi gli accertamenti, chiedendone l'annullamento o in subordine una nuova determinazione in considerazione delle reali ed effettive condizioni delle aree.
L'ufficio eccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso proposto, perché, appunto, prodotto da più soggetti distinti avverso due differenti provvedimenti impositivi, relativi a separati atti pubblici rogati in date diverse. A suo avviso, la normativa tributaria non disciplina la possibilità del litisconsorzio facoltativo originario, che eventualmente poteva sussistere nel caso specifico, ma solo quelle del litisconsorzio necessario.
Rilevando l'infondatezza delle questioni di diritto sollevate dall'amministrazione, i giudici di primo grado hanno accolto i rilievi dei contribuenti. In particolare hanno chiarito come nel processo tributario, in considerazione del rimando alle norme del Codice di procedura civile, è possibile proporre un unico ricorso cumulativo contro più atti di accertamento. L'articolo 104 del Codice di rito consente, infatti, la presentazione contro la stessa parte di una pluralità di domande anche non connesse tra loro.
Del resto, i terreni erano ubicati nella stessa zona e le valutazioni operate dall'ufficio erano analoghe sia per motivazione che per valore. E la Ctp ha rilevato che anche qualora fossero stati proposti due distinti ricorsi sussistevano gli elementi per dar luogo a una trattazione congiunta, prevista nel contenzioso tributario dall'articolo 29 del Dlgs 546/1992.
Il collegio ha, poi, richiamato la sentenza 10578/2010 della Suprema corte, che ha espressamente previsto la possibilità di proporre ricorso collettivo e cumulativo quando tra le cause intercorrano questioni comuni - non solo in diritto ma anche in fatto - e in presenza di un identico fatto storico da cui derivano gli accertamenti.
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Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legislativo 31 dicembre 1992 , n. 546
Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9


Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

TITOLO II Il processo - CAPO I Il procedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale - SEZIONE II L'esame preliminare del ricorso

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