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Questo articolo è stato pubblicato il 13 agosto 2012 alle ore 06:44.

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Si estende a macchia d'olio il contenzioso tra albergatori e sindaci sulla istituzione del l'imposta di soggiorno, prevista dal Dlgs 23/11 per città e comuni turistici.

Dopo la sentenza n. 653 del 10 maggio 2012 (si veda Il Sole 24 Ore del 14 maggio) il Tar Veneto si è nuovamente pronunciato sulla questione, con le ordinanze n. 455 e 457 del 1º agosto 2012, respingendo la sospensiva chiesta dalle strutture ricettive del Comune di Chioggia. Il Tar ha ritenuto insussistente il requisito del danno grave e irreparabile, non essendo i ricorrenti soggetti passivi dell'imposta in quanto tenuti solo a obblighi strumentali alla sua riscossione.
Ma anche il Tar Lazio e il Tar Campania sono pervenuti alle medesime conclusioni, respingendo le sospensive richieste dagli operatori turistici di Fiumicino e di Sorrento. Il Consiglio di Stato ha peraltro confermato la pronuncia del Tar partenopeo, attesa anche la modestia dell'ammontare degli importi del prelievo in discussione (1-1,5 euro).
Sembra quindi affermarsi un orientamento giurisprudenziale favorevole ai comuni, anche se l'aumento esponenziale del contenzioso rende la situazione tuttora incerta, poiché bisogna attendere l'esito dei nuovi ricorsi presentati ad altri Tar (tra cui il Tar Molise per il Comune di Termoli) e degli ulteriori ricorsi che sono stati annunciati (tra cui Modena e Milano). Inoltre, a parte alcuni giudizi già conclusi, quelli tuttora pendenti hanno riguardato la sola fase cautelare, senza pregiudicare l'esito del giudizio di merito che dovrà necessariamente comportare un adeguato approfondimento dei profili di ricorso.
Tra i diversi rilievi mossi dagli operatori turistici si segnalano: la mancanza dell'apposito elenco regionale delle località turistiche, le tariffe differenziate per categoria di struttura anziché per prezzo, l'efficacia immediata dell'imposta senza attendere i 60 giorni previsti dalla legge 212/2000, l'individuazione del soggetto responsabile degli obblighi tributari nel gestore della struttura ricettiva.
Quest'ultimo rilievo è stato accolto dal Tar Venezia (sentenza 653/2012) il quale ha affermato che «il soggetto sanzionabile è il soggetto passivo ovverosia chi pernotta e non il gestore della struttura ricettiva», quindi il Comune deve rivalersi sugli ospiti e non sugli albergatori. Sarebbero pertanto a rischio la maggior parte dei regolamenti comunali che attribuiscono la responsabilità del tributo ai gestori delle strutture ricettive, in assenza di una specifica previsione di legge. L'articolo 4 del Dlgs 23/11, non consente agli enti locali neppure di effettuare l'attività di controllo e di colpire eventuali inadempienze con sanzioni analoghe a quelle applicate per gli altri tributi locali.
È necessario un tempestivo intervento legislativo per risolvere in via definitiva tutte le questioni, eliminando il riferimento al decreto statale (peraltro mai adottato) trattandosi di prescrizioni che impongono una fonte primaria. Occorre quindi completare il percorso tracciato dalla legge 44/2012, che ha introdotto una nuova imposta di sbarco (alternativa all'imposta di soggiorno) prevedendo una disciplina particolarmente dettagliata (soggetto responsabile, sanzioni tributarie, rinvio alla legge finanziaria 2007 eccetera), proprio quella che manca all'imposta di soggiorno e che alimenta un inutile contenzioso.
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