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Questo articolo è stato pubblicato il 22 agosto 2012 alle ore 06:39.

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La crisi pesa anche sui criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni alle aziende.
Con Dm del 26 giugno (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 20 agosto) il ministro dello Sviluppo economico e quello dell'Economia e delle Finanze sono intervenuti in rettifica dei parametri per la concessione della garanzia e della controgaranzia a valere sul Fondo di garanzia per le Pmi (articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996), aumentando la percentuale di copertura e azzerando la commissione per realtà che si trovano in particolari condizioni di difficoltà.
Si tratta dello strumento di garanzia più noto e utilizzato nel panorama creditizio per favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica. L'intervento – sulla scia di modifiche legislative precedenti – ha il senso di rendere la funzionalità del Fondo più conforme alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie, settori economici di appartenenza e aree geografiche delineate nel contesto del Dl 70/2011.
Il Fondo opera attraverso la concessione di garanzia diretta a favore di banche e intermediari finanziari e di controgaranzia su operazioni di garanzia concesse da Confidi ed altri fondi di garanzia. La garanzia diretta è sempre "a prima richiesta", esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre l'ammontare dell'esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle Pmi.
Con le modifiche la garanzia diretta del Fondo – ma anche la controgaranzia – è concessa fino all'80% delle operazioni finanziarie poste in essere da: soggetti ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; imprese femminili; piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria, relativamente alle operazioni di finanziamento (pari o superiori a cinque anni) dirette alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonché per l'assolvimento degli obblighi tributari e contributivi. Si tratta di una percentuale più elevata del 10-20% rispetto ad altre tipologie aziendali.
Nel caso in cui le operazioni finanziarie di cui sopra abbiano ad oggetto l'anticipazione di crediti verso la Pa, il consolidamento di passività o interventi sul capitale di rischio, la garanzia diretta opererà rispettivamente nella misura massima del 70% (80% per la controgaranzia), del 30% (60% per la controgaranzia) e del 50% (80% per la controgaranzia).
Per la concessione della garanzia del Fondo a favore di soggetti ubicati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, le riserve di alcuni Programmi operativi nazionali (Pon) e interregionale (Poin) saranno utilizzate in via prioritaria.
Per le stesse operazioni, l'importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria varia dagli 1,5 ai 2,5 milioni.
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Il supporto per la crescita
01 | FINALITÀ
L'obiettivo del fondo previsto dalla legge 662/1996 è quello di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica
02 | BENEFICIARI
Piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui
alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
03 | OPERATIVITÀ
Sono previste due tipologie d'interventi: a) garanzia diretta; b) controgranzia
04 | RICHIEDENTI
Per la garanzia diretta si tratta di banche, intermediari finanziari e società finanziarie per l'innovazione
e lo sviluppo
Per la controgaranzia di consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) e altri fondi di garanzia gestiti
da intermediari finanziari
05 | OPERAZIONI ASSISTITE
a) finanziamenti a medio-lungo termine a fronte di investimenti; b) acquisizione di partecipazioni a fronte di investimenti; c) prestiti partecipativi a fronte di investimenti; d) altre operazioni (consolidamento, operazioni su capitale di rischio, anticipazione crediti verso la pubblica amministrazione, etc)
06 | CONDIZIONI D'ACCESSO
Sono assistite le imprese economicamente e finanziariamente sane, sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell'impresa beneficiaria
07 | COSTI
Viene prevista una commissione di importo variabile, a seconda dell'ubicazione e della dimensione dell'impresa beneficiaria e della tipologia dell'operazione finanziaria assistita. Per alcune imprese è azzerata

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