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Questo articolo è stato pubblicato il 30 agosto 2012 alle ore 17:51.

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Ieri ha debuttato la società a responsabilità limitata semplificata: è il 29 agosto, infatti, la data di entrata in vigore del Dm Giustizia 138 del 23 giugno 2012 (pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» 189 del 14 agosto 2012), che detta l'atto costitutivo standard della Srl semplificata (Srls, in sigla).

La formulazione con Dm dell'atto costitutivo standard era indispensabile perché il nuovo articolo 2463-bis del Codice civile (introdotto dal Dl 1/2012, convertito in legge 27/2012) sancisce che «l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze e con il ministro dello Sviluppo economico».

Una delle caratteristiche pregnanti di questo nuovo tipo societario è infatti che essa è praticamente priva di statuto e che l'atto costitutivo deve coincidere con quello dettato dal Dm Giustizia: non dovrebbero essere consentite variazioni di alcun tipo e qualsiasi variazione rispetto al modello standard dovrebbe avere come conseguenza la costituzione non di una Srls ma, eventualmente, di un altro tipo societario. L'adozione dello standard sarebbe il "prezzo" da pagare per beneficiare di costi di costituzione assai ridotti e di notevoli semplificazioni rispetto alla procedura di costituzione di una Srl normale.

A quello che sembra un categorico dettato di legge fa però da contraltare una sibillina espressione dell'articolo 1, comma 2, Dm 138/2012 e cioè la previsione che «Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del Codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti».

Ora, non ci sono problemi se quest'ultima espressione si intende come meramente ripetitiva dell'ultimo comma dell'articolo 2463-bis del Codice civile («Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili»). Ma se invece si intendesse nel senso che l'atto costitutivo standard possa essere integrato "a piacimento", vi sarebbero almeno due problemi: da un lato il tema della derogabilità della legge da parte di un regolamento, evidentemente inammissibile; d'altro lato il fatto che questa società è stata concepita prevedendo un notevole abbattimento dei costi di costituzione e, in particolare, l'azzeramento di quelli professionali, proprio perché l'adozione di un atto costitutivo standard comprime la prestazione professionale. Sarebbe una grossa contraddizione, dunque, se si rivelasse legittima una Srls con atto costitutivo e statuto fuori dallo standard.

La questione non è di poco conto. Se non si può, come pare, "deragliare" dal binario dell'atto costitutivo standard, nella Srls non sono attivabili tutte le opzioni che la legge consente nello statuto di una Srl. Tra quelle principali:
- la facoltà di attribuire ai soci particolari diritti;
- la possibilità di pattuire clausole inerenti il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale (quali l'intrasferibilità, la prelazione, il gradimento, la clausola che dispone della della quota in caso di morte del socio, la clausola di covendita eccetera);
- la possibilità di convenire cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste per legge;
- la possibilità di pattuire cause di esclusione dalla società;
- la previsione, in caso di più di amministratori, di forme di amministrazione diverse dal Cda;
- la possibilità di prevedere forme di decisione del Cda diverse dalla riunione collegiale; la possibilità di prevedere forme facoltative di controllo;
- la possibilità di prevedere un termine per l'approvazione del bilancio maggiore di quello di legge;
- la possibilità di prevedere forme di decisioni dei soci diverse dalla riunione assembleare;
- la possibilità di attribuire ai soci la competenza a decidere su materie diverse da quelle attribuite ai soci dalla legge;
- la possibilità di prevedere quorum assembleari diversi da quelli prescritti dalla legge.

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