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Questo articolo è stato pubblicato il 10 settembre 2012 alle ore 06:41.

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Gabriele Taddia
Entra nel vivo la programmazione della formazione di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. È stato pubblicato, infatti, sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto l'accordo della Conferenza Stato-Regioni sulle linee guida per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro: ora che sono stati sciolti, dunque, gli ultimi dubbi per l'attuazione, i datori sono tenuti ad applicare in pieno le istruzioni per formare lavoratori, preposti e responsabili della prevenzione, previste dal Testo unico della sicurezza (Dlgs 81/2008).
Il documento applicativo degli accordi siglati a dicembre 2011 fornisce indirizzi uniformi su diversi punti controversi degli accordi stessi. Tra questi, la formazione a distanza con e-learning e la prima applicazione della nuova formazione in questo periodo transitorio (si veda l'articolo in basso).
Gli accordi coinvolgono tutte le aziende che abbiano al proprio servizio anche un solo lavoratore, inteso nel senso più ampio previsto dall'articolo 2, comma 1 lettera a) del Dlgs 81/2008 (quindi non solo dipendenti, ma anche i praticanti degli studi professionali, esclusi solo i lavoratori domestici). Di fatto, nessun datore di lavoro piccolo o grande che sia, sfugge all'applicazione della nuova normativa, che quantifica la formazione minima da erogare in base ai fattori di rischio presenti in azienda e non in base alle dimensioni.
Alcuni obblighi sono di immediato adempimento: tutti i nuovi assunti debbono essere avviati alla formazione conformemente ai contenuti degli accordi, prima o contestualmente all'assunzione. Se non è possibile completare il percorso formativo prima di adibire il nuovo assunto alle proprie attività, il percorso formativo dovrà essere terminato al massimo entro sessanta giorni. In caso di infortunio, bisognerà quindi dimostrare che questo non è stato causato dalla carenza di formazione, perché in caso contrario il datore di lavoro sarebbe ritenuto responsabile dell'evento lesivo.
Per i lavoratori già in forze alle aziende, gli accordi e le linee guida prevedono un graduale raggiungimento del livello formativo richiesto a seconda delle figure da formare (fino a un termine massimo di 18 mesi dalla pubblicazione degli accordi). Ma i termini per adempiere agli obblighi formativi sono piuttosto stringenti (sono già trascorsi sette mesi dalla pubblicazione degli accordi), anche per l'impossibilità per gli imprenditori di formare subito e in contemporanea tutti i lavoratori. Nelle aziende deve quindi essere avviata al più presto la verifica della formazione già impartita (da provare con la relativa documentazione).
Solo se il datore di lavoro riesce a provare - con idonea documentazione che comunque precisi date e contenuti dei corsi - di avere già svolto la formazione in modo coerente con gli obblighi precedenti gli accordi, potrà ritenersi esonerato, in questa fase di avvio, dalla ripetizione dei corsi, strutturati sulla base dei nuovi indirizzi.
La mancata o irregolare formazione dei lavoratori costituisce già di per sé fonte di responsabilità penale per il datore di lavoro, anche in assenza di infortuni. È evidente che la responsabilità può costituire il fondamento dell'imputazione proprio se si verifica un infortunio, alla cui causa abbia concorso l'omessa o insufficiente formazione. In questo caso, il datore di lavoro avrà l'onere tutt'altro che semplice di dimostrare che non c'è nesso di causalità fra infortunio e omessa formazione.
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I fondamentali
01 | DURATA
La durata minima della formazione per dirigenti
è di 16 ore. Sono previsti aggiornamenti per minimo
6 ore ogni cinque anni
02 | FORMAZIONE PREGRESSA
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione coloro che dimostrino di aver già svolto,
all'11 gennaio 2012, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del Dm 16 gennaio 1997
e gli esonerati (articolo 95 del Dlgs 626/94)
03 | ESONERO IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i datori di lavoro che abbiano frequentato – entro il 26 luglio 2012 – corsi documentalmente approvati al 26 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni dell'articolo 3 del Dm 16 gennaio 1997 per durata e contenuti
01 | DURATA
La durata minima è di 16 ore. Previsti aggiornamenti per minimo 6 ore ogni cinque anni
02 | FORMAZIONE PREGRESSA
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i dirigenti che dimostrino di aver svolto, all'11 gennaio 2012, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del Dm 16 gennaio 1997 o a quelli

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legislativo 19 settembre 1994 , n. 626
Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265 - Supplemento Ordinario , n. 141


Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
Abrogato dall'art. 304, D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (G.U. 30.04.2008, n. 101, S.O. n. 108), con decorrenza dal 15.05.2008, fermo restando quanto previsto dall'art 3, comma 3 e dall'art. 306, comma 2 del decreto abrogante. Ai sensi del medesimo articolo 304, comma 3, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 dello stesso art. 304, laddove le disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del presente decreto e successive modificazioni tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del decreto abrogante.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario , n. 108


Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'articolo 1, D.Lgs. 03.08.2009, n. 106 (G.U. 05.08.2009, n. 180 - S.O. n. 142), ha così disposto: "1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato: "decreto", sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e le parole: "Ministero della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali"; le parole: "Ministro del lavoro e della previdenza sociale" e le parole: "Ministro della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali"; b) le parole: "Ministero delle infrastrutture", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e le parole: "Ministro delle infrastrutture", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti"."

TITOLO I Principi comuni - Capo I Disposizioni generali

Periodico

Ventiquattrore Avvocato Edizione Febbraio 2011, n. 2 pag. 59

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